Biffi, Network di imprese a Malpensa.pdf - OsserVa
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Il network inter-organizzativo <strong>di</strong> <strong>imprese</strong> ed istituzioni del se<strong>di</strong>me aeroportuale della <strong>Malpensa</strong><br />
particolare importanza hanno quelle relative alla verifica delle “offerte anormalmente basse”,<br />
che prevedono anche la verifica del rispetto “delle norme vigenti in tema <strong>di</strong> sicurezza e con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> lavoro”, dei costi minimi del lavoro rilevati perio<strong>di</strong>camente dal Ministero del lavoro sulla base<br />
della contrattazione collettiva, degli oneri <strong>di</strong> sicurezza. L’art. 87, in proposito, riproduce al<br />
comma 2, lett. g, il <strong>di</strong>sposto della c.d. legge Salvi (l. 327/2000), che appunto esigeva, per<br />
tutti gli appalti pubblici, la considerazione ex ante dei costi del lavoro, sottraendoli al gioco della<br />
concorrenza e costringendo le <strong>imprese</strong> a misurarsi, al contrario, sui modelli organizzativi e<br />
<strong>di</strong> efficienza. L’art. 89, riprendendo un altro passaggio della legge Salvi, riba<strong>di</strong>sce che “nella<br />
pre<strong>di</strong>sposizione delle gare <strong>di</strong> appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore<br />
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro (…)”.<br />
Le garanzie della regolarità e sicurezza del lavoro, già doverosamente prese in considerazione<br />
ex ante (in fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina del mercato, <strong>di</strong> progettazione dell’opera o del servizio da appaltare,<br />
<strong>di</strong> scelta del contraente), devono ovviamente essere rispettate in fase <strong>di</strong> esecuzione degli<br />
appalti. Centrale, da questo punto <strong>di</strong> vista, è l’art. 118, il quale riproduce tra l’altro i contenuti<br />
dell’ora abrogato art. 18 della l. 55/1990, chiarendone l’applicazione a tutti gli appalti pubblici,<br />
anche <strong>di</strong> servizi (prima derivante da un non sempre chiaro gioco <strong>di</strong> rinvii) 18 . Anche in questo<br />
caso, è evidente come l’efficacia <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sciplina si giochi sul piano dell’effettività, e sulla<br />
capacità e l’interesse dei soggetti responsabili a verificarne il rispetto: l’art. 119 prevede che<br />
la <strong>di</strong>rezione dell’esecuzione dei contratti <strong>di</strong> lavoro, servizi e forniture spetti al responsabile per il<br />
proce<strong>di</strong>mento, che è dunque il soggetto al quale devono essere sempre segnalate le violazioni<br />
delle <strong>di</strong>scipline contrattuali e della sicurezza. Quando tali violazioni siano particolarmente<br />
significative, o ad<strong>di</strong>rittura configurino illeciti penali, è possibile la risoluzione del contratto <strong>di</strong><br />
appalto (artt. 135 e 136): conseguenza che, nei casi più gravi, dovrebbe essere richiesta<br />
alle amministrazioni appaltanti, altrimenti segnalando il caso all’Autorità per la vigilanza sugli<br />
appalti pubblici.<br />
4.4 Dall’analisi delle regole formalmente applicabili alla realtà impren<strong>di</strong>toriale<br />
<strong>di</strong> SEA<br />
Il rapporto tra <strong>di</strong>sciplina legale e conduzione in concreto delle procedure <strong>di</strong> esecuzione dei lavori<br />
e dei servizi in SEA rivela, a quanto risulta, un sostanziale rispetto della normativa. SEA pare<br />
infatti attenta al rispetto delle regole legali in tutte le fasi della concessione, dall’affidamento,<br />
all’esecuzione, alla conclusione. Non sembra trattarsi, peraltro, <strong>di</strong> attenzione meramente<br />
formale, ovvero <strong>di</strong> semplice osservanza delle <strong>di</strong>scipline. Nell’ambito del processo <strong>di</strong> selezione<br />
dell’agente impren<strong>di</strong>toriale cui affidare l’appalto, viene <strong>di</strong>chiarata particolare attenzione alla<br />
18 - Per quanto formalmente intitolato alla <strong>di</strong>sciplina del subappalto, l’art. 118 contiene un’importante regola applicabile ad ogni<br />
appalto, anche nei rapporti <strong>di</strong>retti tra stazione appaltante e impresa appaltatrice: la regola, dettata dal 6° comma, è quella per cui l’affi<br />
datario dell’opera, del servizio o della fornitura, “è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito<br />
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni” ed è responsabile<br />
in solido per l’osservanza delle stesse norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro <strong>di</strong>pendenti; principio integrato da<br />
obblighi <strong>di</strong> documentazione del rispetto delle norme previdenziali, qui prevedendosi anche il rispetto, nel caso <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> costruzione,<br />
delle regole e degli obblighi relativi alle Casse E<strong>di</strong>li. Si noti che la norma sui trattamenti applicabili va oltre quanto previsto dall’art. 36<br />
della l. 300/1970, non limitandosi a prevedere l’obbligo <strong>di</strong> assicurare con<strong>di</strong>zioni “non inferiori” a quelle risultanti dai contratti collettivi,<br />
ma prevedendo il rispetto integrale dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti stessi (anche se non vincolanti per l’impresa,<br />
che avrà l’onere <strong>di</strong> applicarli ove voglia partecipare all’appalto pubblico). In tema, è poi opportuno rammentare che, secondo<br />
la giurisprudenza prevalente, in questo caso il contratto collettivo <strong>di</strong> riferimento andrà in<strong>di</strong>viduato facendo applicazione dei criteri<br />
dettati dall’art. 2070 cod. civ. (e non secondo la scelta soggettiva e <strong>di</strong>screzionale delle <strong>imprese</strong>) (cfr. Cass. S.U. 2665/1997) e, ove<br />
sussistano più contratti, si deve fare riferimento a quelli stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.<br />
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Camera <strong>di</strong> Commercio <strong>di</strong> Varese