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Biffi, Network di imprese a Malpensa.pdf - OsserVa

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Camera <strong>di</strong> Commercio <strong>di</strong> Varese<br />

95<br />

STUDI E RICERCHE<br />

come un a priori il rispetto delle norme <strong>di</strong> tutela e regolarità del lavoro, e dei relativi costi (anche nel<br />

caso <strong>di</strong> adozione del criterio del prezzo più basso che, come si vedrà tra breve, non può comunque<br />

scendere al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> soglie che non garantiscano il rispetto, con relativi inevitabili costi, dei <strong>di</strong>ritti<br />

contrattuali e della sicurezza del lavoro).<br />

Uno degli effetti chiarificatori più importanti prodotti dal decreto risiede proprio nel carattere <strong>di</strong><br />

testo comune a tutti gli appalti pubblici: ciò aiuta a chiarire definitivamente (se qualche dubbio<br />

poteva permanere nel regime precedente) che le regole sul rispetto dei trattamenti collettivi, sui<br />

subappalti, sui requisiti generali <strong>di</strong> qualificazione delle <strong>imprese</strong>, ecc. (ovvero l’insieme delle regole<br />

che mirano ad assicurare la regolarità del lavoro) valgono per tutti gli appalti pubblici, e non solo<br />

per quelli <strong>di</strong> lavori, tra<strong>di</strong>zionalmente e da più tempo <strong>di</strong>sciplinati, e dunque anche per gli appalti <strong>di</strong><br />

servizi, sempre più <strong>di</strong>ffusi in forza delle politiche <strong>di</strong> esternalizzazione praticate in questi anni dalle<br />

amministrazioni. Il Co<strong>di</strong>ce detta <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong>stinte a seconda se gli appalti superino o restino al<br />

<strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> certe soglie <strong>di</strong> valore, fissate in relazione agli obblighi <strong>di</strong> adeguamento alle <strong>di</strong>sposizioni<br />

comunitarie: tale <strong>di</strong>stinzione, tuttavia, pare rilevante soprattutto sul piano della semplificazione<br />

delle procedure <strong>di</strong> affidamento, <strong>di</strong> pubblicità, ecc., mentre non pare avere incidenza significativa<br />

sulle <strong>di</strong>scipline miranti a garantire la regolarità del lavoro. Fatte queste premesse, ve<strong>di</strong>amo<br />

rapidamente le regole più significative.<br />

L’insieme della <strong>di</strong>sciplina rivolta alle amministrazioni committenti (ed agli altri soggetti obbligati<br />

all’applicazione del Co<strong>di</strong>ce) prevede che, fin dalla progettazione dell’opera o del servizio da<br />

appaltare, della pre<strong>di</strong>sposizione dei contenuti del contratto <strong>di</strong> appalto, della scelta del contraente,<br />

e poi ovviamente nella fase dell’esecuzione, sia data adeguata considerazione al rispetto delle<br />

norme sulla sicurezza del lavoro e dei trattamenti standard economici e normativi per i lavoratori,<br />

previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali del settore. Da questo punto <strong>di</strong> vista, assume<br />

particolare rilievo la figura del responsabile del proce<strong>di</strong>mento, unico per le fasi della progettazione,<br />

dell’affidamento e dell’esecuzione che, sulla base dei compiti affidati dall’art. 10, si ritiene debba<br />

garantire anche l’osservanza delle <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> tutela del lavoro. Il rispetto delle <strong>di</strong>scipline lavoristiche,<br />

anzi, è con<strong>di</strong>zione per l’accesso stesso al mercato degli appalti pubblici, <strong>di</strong>sciplinato secondo<br />

tecniche <strong>di</strong> “qualificazione” degli operatori economici interessati a can<strong>di</strong>darsi all’affidamento <strong>di</strong><br />

un appalto: l’art. 38 stabilisce i requisiti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale <strong>di</strong> ogni appaltatore pubblico, tra i quali<br />

rientrano una storia impren<strong>di</strong>toriale rispettosa delle norme lavoristiche; eventuali gravi infrazioni in<br />

materia <strong>di</strong> obblighi civili e previdenziali, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio sugli appalti<br />

pubblici, possono determinare l’esclusione dalla partecipazione alle procedure <strong>di</strong> affidamento; il<br />

rispetto degli obblighi della legge 68/1999 sul collocamento dei <strong>di</strong>sabili, invece, deve essere ogni<br />

volta specificamente certificato. L’art. 40, poi, riproduce la specifica e più complessa <strong>di</strong>sciplina<br />

della qualificazione delle <strong>imprese</strong> per il settore dei lavori pubblici (sistema delle Soa, sostitutivo del<br />

vecchio e inefficace Albo nazionale dei costruttori).<br />

Anche le <strong>di</strong>scipline successive al Co<strong>di</strong>ce, peraltro, hanno confermato l’esigenza <strong>di</strong> una verifica<br />

ex ante dei requisiti <strong>di</strong> regolarità delle <strong>imprese</strong> ammesse agli appalti, attraverso gli obblighi <strong>di</strong><br />

certificazione inglobati nel c.d. DURC (esteso da ultimo anche agli appalti privati). Il co<strong>di</strong>ce (artt. 81<br />

ss.) <strong>di</strong>sciplina i criteri <strong>di</strong> affidamento dell’appalto, che sono appunto, in linea generale, quello del<br />

prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra le norme successive,

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