MONASTERI, CONVENTI - Provincia Tridentina
MONASTERI, CONVENTI - Provincia Tridentina
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Le famiglie religiose (ordini, congregazioni) sono elencate secondo<br />
l'anno della loro venuta a Trento. Seguono gli Istituti secolari, le numerose<br />
Confraternite e associazioni artigianali. La trattazione dei singoli titoli varia<br />
in lunghezza secondo le notizie riscontrate e in relazione all'attualità di tali<br />
comunità.<br />
Prima di iniziare l'esposizione delle singole realtà religiose in parola, do<br />
delle stesse una breve definizione secondo il diritto canonico.<br />
Ordine religioso. È una comunità di Religiosi o Religiose in cui si<br />
devono emettere voti solenni secondo la propria Regola che costituisce lo<br />
statuto fondamentale. Vivono in monasteri o conventi con clausura<br />
obbligatoria. Le interpretazioni della Regola si chiamano Costituzioni. Le<br />
case degli Ordini maschili si chiamano abbazie, conventi, priorati; quelle<br />
degli ordini femminili si chiamano monasteri. La parola monastero però è<br />
riferibile anche alle abbazie. Per le abbazie e i monasteri c'è la stabilitas<br />
loci, cioè la residenza stabile per tutta la vita nell'abbazia o nel monastero in<br />
cui si è stati accolti.<br />
A capo di un monastero o abbazia vi era la badessa e rispettivamente<br />
l'abate.<br />
I Religiosi abitanti nei conventi non hanno invece la stabilitas loci. Il<br />
personale è intercambiabile secondo le esigenze pastorali del circondario in<br />
cui viene a trovarsi il convento. A capo di un convento vi è il guardiano; nei<br />
conventi domenicani il priore.<br />
Congregazione religiosa. È una comunità religiosa legittimamente<br />
approvata dall'autorità diocesana o da quella pontificia, i cui membri sono<br />
legati soltanto da voti semplici sia perpetui sia temporanei. La legge<br />
fondamentale è data dalle Costituzioni e le loro interpretazioni si chiamano<br />
Regole. Non hanno clausura. A capo della casa religiosa vi è un superiore.<br />
Istituto secolare. Secondo la costituzione pontificia Provida Mater del<br />
1947, per Istituto secolare si intende una società clericale o laicale i cui<br />
membri stando nel mondo, professano i consigli evangelici per acquistare la<br />
perfezione cristiana e per esercitare pienamente l'apostolato. Gli elementi<br />
costitutivi sono la consacrazione, la secolarità, l'impegno apostolico e il<br />
rapporto dei membri con il proprio Istituto. "Negli Istituti secolari<br />
l'assunzione dei consigli evangelici (povertà, obbedienza, castità) nel loro<br />
significato di totale sequela di Cristo, con un impegno incondizionato e<br />
definitivo di vivere posseduto dalla presenza di Dio, di darsi totalmente a<br />
Dio nella perfetta carità, conferisce una vera consacrazione" 6 . La secolarità<br />
comporta l'esclusione dei segni religiosi, come l'abito particolare e la vita<br />
6 Dizionario degli Istituti di perfezione V, Roma 1978, pp. 107-108.