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scuola dottorale di diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell ...

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<strong>dell</strong>’efficacia <strong>dell</strong>a pubblica amministrazione a principio in funzione dei<br />

<strong>di</strong>ritti dei citta<strong>di</strong>ni 524 .<br />

E’ dunque necessario che le amministrazioni prendano coscienza del<br />

nuovo contesto, normativo, sociale e concorrenziale, in cui i pubblici poteri<br />

si trovano ad operare. L’idea che l’immobilismo o, ancora peggio, la “regola<br />

del precedente” possano garantire l’immunità da ogni forma <strong>di</strong><br />

responsabilità non trova più fondamento logico. Vero è che, ancora oggi,<br />

nonostante qualche eccezione riferita a singole realtà amministrative,<br />

l’azione amministrativa risulta troppo concentrata sui mezzi e poco attenta<br />

ai fini 525 ; l’atteggiamento scarsamente pionieristico continua a prevalere<br />

sulla programmazione amministrativa <strong>di</strong> obiettivi sfidanti 526 , ma i tempi<br />

sembrano ormai maturi per una definitiva riflessione sul ruolo <strong>dell</strong>e<br />

organizzazioni pubbliche, sia nei confronti dei destinatari dei servizi che nel<br />

contesto or<strong>di</strong>namentale, economico e sociale internazionale.<br />

Allo stato attuale, appare ancora valida l’affermazione secondo cui gli<br />

or<strong>di</strong>namenti cambiano, le amministrazioni “segnano il passo”; le norme<br />

mutano le coor<strong>di</strong>nate funzionali e strutturali in cui i pubblici poteri si<br />

524 S. CASSESE, Il <strong>di</strong>ritto alla buona amministrazione, relazione alla “Giornata sul <strong>di</strong>ritto<br />

alla buona amministrazione” per il 25° anniversario <strong>dell</strong>a legge sul “Sín<strong>di</strong>c de Greuges”<br />

<strong>dell</strong>a Catalogna, Barcellona, 27 marzo 2009, p. 6 del dattiloscritto. Lo stesso Autore<br />

evidenzia che “nella prima veste, ha valore “programmatico”, costituisce un obiettivo<br />

fissato dalla Costituzione e <strong>di</strong>retto dal legislatore. Ha, quin<strong>di</strong>, una valenza limitata e interna<br />

all’apparato statale. Nella seconda veste, si proietta all’esterno <strong>dell</strong>a cerchia <strong>dell</strong>o Stato,<br />

nella comunità. Conferisce <strong>di</strong>ritti ai quali fanno riscontro obblighi <strong>dell</strong>a pubblica<br />

amministrazione” (ivi, 7).<br />

525 Rileva tale aspetto, sia pure riferito alla produzione normativa, A. SANDULLI, Le<br />

<strong>di</strong>sfunzioni e le riforme, in L. TORCHIA (a cura <strong>di</strong>), Il sistema amministrativo italiano, cit.,<br />

439.<br />

526 S. CASSESE, Le prospettive, cit., 517, il quale osserva che “nei gran<strong>di</strong> apparati pubblici<br />

dominano la “routine” e il precedente, non la definizione <strong>di</strong> obiettivi e la strutturazione <strong>di</strong><br />

procedure” e che “il laissez-faire burocratico prevale sulla programmazione<br />

amministrativa”.<br />

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