scuola dottorale di diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell ...
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Il principio <strong>di</strong> buon andamento <strong>dell</strong>’azione amministrativa, che trova<br />
riconoscimento espresso nell’art. 97, comma 1, <strong>dell</strong>a Costituzione, impone<br />
l’obbligo 126 , per la pubblica amministrazione, <strong>di</strong> agire nel modo più<br />
adeguato per il fine pubblico ad essa assegnato dalla norma giuri<strong>di</strong>ca 127 .<br />
Come affermato dalla dottrina pubblicistica, in modo quasi unanime, il buon<br />
andamento assume valenza non soltanto con riferimento all’attività degli<br />
apparati amministrativi (buon andamento in senso funzionale), ma anche in<br />
relazione all’organizzazione <strong>dell</strong>’amministrazione (buon andamento in<br />
senso strutturale) 128 .<br />
Ai fini del presente lavoro, è sufficiente soffermarsi sul buon<br />
andamento riferito all’attività amministrativa. In questo ambito, esso in<strong>di</strong>ca<br />
la capacità degli apparati pubblici <strong>di</strong> amministrare in maniera efficace ed<br />
efficiente e, dunque, in ultima analisi, evidenzia l’idoneità a sod<strong>di</strong>sfare le<br />
Padova, Cedam, 1940, 105 ss.; G. FALZONE, Il dovere <strong>di</strong> buona amministrazione, Milano,<br />
Giuffrè, 1953; A. ANDREANI, Il principio costituzionale <strong>di</strong> buon andamento <strong>dell</strong>a pubblica<br />
amministrazione, Padova, Cedam, 1979; G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici<br />
uffici, Ancona, Clua, 1993; M. GALDI, Buon andamento, imparzialità e <strong>di</strong>screzionalità<br />
amministrativa, Napoli, Liguori, 1996. Per un quadro complessivo <strong>dell</strong>a materia, anche dal<br />
punto <strong>di</strong> vista storico ed in relazione alla giurisprudenza, si v. R. CARANTA, Art. 97, in R.<br />
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura <strong>di</strong>), Commentario alla Costituzione, II, Torino,<br />
Utet, 2006, 1889 ss.<br />
126 Qualifica il principio in questione in termini <strong>di</strong> onere, e non già <strong>di</strong> dovere o obbligo, R.<br />
RESTA, L’onere <strong>di</strong> buona amministrazione, cit., passim, spec. 136, ove si afferma che “la<br />
posizione giuri<strong>di</strong>ca <strong>dell</strong>a volontà amministrativa <strong>di</strong> fronte a una <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong> buona<br />
amministrazione riconosciuta come tale dalla norma giuri<strong>di</strong>ca (cioè presupposta o<br />
richiamata espressamente o implicitamente), è quella del dovere, nella forma specifica<br />
<strong>dell</strong>’onere in quanto il vincolo imposto per la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> un suo interesse (fine<br />
specifico) è utilizzato e riconosciuto dalla norma per la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dell</strong>’interesse<br />
pubblico generale”.<br />
127 Secondo G. FALZONE, Il dovere <strong>di</strong> buona amministrazione, cit., 64, il rispetto del<br />
principio <strong>di</strong> buon andamento comporta che l’attività amministrativa “deve svolgersi nel<br />
modo più congruo, più opportuno, più adeguato al fine da raggiungere, attraverso la scelta<br />
dei mezzi e del tempo <strong>di</strong> usarli che siano ritenuti i più idonei”.<br />
128 In argomento, per tutti, M. NIGRO, Stu<strong>di</strong> sulla funzione organizzatrice, cit., 78; A.<br />
ANDREANI, Il principio costituzionale <strong>di</strong> buon andamento, cit., 40; M.S. GIANNINI, Diritto<br />
amministrativo, I, Milano, Giuffrè, 1993, 91; M. GALDI, Buon andamento, cit., 64-65.<br />
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