17.08.2013 Views

scuola dottorale di diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell ...

scuola dottorale di diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell ...

scuola dottorale di diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il principio <strong>di</strong> buon andamento <strong>dell</strong>’azione amministrativa, che trova<br />

riconoscimento espresso nell’art. 97, comma 1, <strong>dell</strong>a Costituzione, impone<br />

l’obbligo 126 , per la pubblica amministrazione, <strong>di</strong> agire nel modo più<br />

adeguato per il fine pubblico ad essa assegnato dalla norma giuri<strong>di</strong>ca 127 .<br />

Come affermato dalla dottrina pubblicistica, in modo quasi unanime, il buon<br />

andamento assume valenza non soltanto con riferimento all’attività degli<br />

apparati amministrativi (buon andamento in senso funzionale), ma anche in<br />

relazione all’organizzazione <strong>dell</strong>’amministrazione (buon andamento in<br />

senso strutturale) 128 .<br />

Ai fini del presente lavoro, è sufficiente soffermarsi sul buon<br />

andamento riferito all’attività amministrativa. In questo ambito, esso in<strong>di</strong>ca<br />

la capacità degli apparati pubblici <strong>di</strong> amministrare in maniera efficace ed<br />

efficiente e, dunque, in ultima analisi, evidenzia l’idoneità a sod<strong>di</strong>sfare le<br />

Padova, Cedam, 1940, 105 ss.; G. FALZONE, Il dovere <strong>di</strong> buona amministrazione, Milano,<br />

Giuffrè, 1953; A. ANDREANI, Il principio costituzionale <strong>di</strong> buon andamento <strong>dell</strong>a pubblica<br />

amministrazione, Padova, Cedam, 1979; G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici<br />

uffici, Ancona, Clua, 1993; M. GALDI, Buon andamento, imparzialità e <strong>di</strong>screzionalità<br />

amministrativa, Napoli, Liguori, 1996. Per un quadro complessivo <strong>dell</strong>a materia, anche dal<br />

punto <strong>di</strong> vista storico ed in relazione alla giurisprudenza, si v. R. CARANTA, Art. 97, in R.<br />

BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura <strong>di</strong>), Commentario alla Costituzione, II, Torino,<br />

Utet, 2006, 1889 ss.<br />

126 Qualifica il principio in questione in termini <strong>di</strong> onere, e non già <strong>di</strong> dovere o obbligo, R.<br />

RESTA, L’onere <strong>di</strong> buona amministrazione, cit., passim, spec. 136, ove si afferma che “la<br />

posizione giuri<strong>di</strong>ca <strong>dell</strong>a volontà amministrativa <strong>di</strong> fronte a una <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong> buona<br />

amministrazione riconosciuta come tale dalla norma giuri<strong>di</strong>ca (cioè presupposta o<br />

richiamata espressamente o implicitamente), è quella del dovere, nella forma specifica<br />

<strong>dell</strong>’onere in quanto il vincolo imposto per la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> un suo interesse (fine<br />

specifico) è utilizzato e riconosciuto dalla norma per la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dell</strong>’interesse<br />

pubblico generale”.<br />

127 Secondo G. FALZONE, Il dovere <strong>di</strong> buona amministrazione, cit., 64, il rispetto del<br />

principio <strong>di</strong> buon andamento comporta che l’attività amministrativa “deve svolgersi nel<br />

modo più congruo, più opportuno, più adeguato al fine da raggiungere, attraverso la scelta<br />

dei mezzi e del tempo <strong>di</strong> usarli che siano ritenuti i più idonei”.<br />

128 In argomento, per tutti, M. NIGRO, Stu<strong>di</strong> sulla funzione organizzatrice, cit., 78; A.<br />

ANDREANI, Il principio costituzionale <strong>di</strong> buon andamento, cit., 40; M.S. GIANNINI, Diritto<br />

amministrativo, I, Milano, Giuffrè, 1993, 91; M. GALDI, Buon andamento, cit., 64-65.<br />

50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!