mare monstrum 2002 - Legambiente
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<strong>Legambiente</strong> - Mare <strong>monstrum</strong> <strong>2002</strong><br />
Tali rapporti ambientali, di relazione tra i dati sulla qualità delle acque<br />
di balneazione e le pressioni antropiche presenti sul territorio, sono peraltro<br />
necessari per le azioni di risanamento già previsti dal testo unico sulle acque<br />
152/99, e rientrano nelle indicazioni della commissione europea di revisione<br />
della direttiva comunitaria sulla qualità delle acque di balneazione, in quanto<br />
strumenti utili anche ai fini della tutela delle acque a scopo ricreativo.<br />
A partire da quest’anno è in vigore l’art.17 della legge 422 del<br />
dicembre 2000, che prevede alcune modifiche al Dpr.470/82, rese necessarie<br />
per rendere il nostro ordinamento omogeneo alla direttiva comunitaria<br />
d’origine. Le principali modifiche riguardano la definizione della qualità delle<br />
acque di balneazione e il numero di prelievi minimi da effettuare nell’arco di<br />
tempo dei sei mesi previsti come periodo di riferimento, in pratica i 12 prelievi<br />
divengono il minimo possibile, per cui attualmente non è possibile rivedere il<br />
giudizio di balneabilità del Rapporto del Ministero durante la stagione balneare<br />
in corso.<br />
In base a questa legge di modifica le competenze dei controlli della<br />
qualità delle acque di balneazione passano alle Agenzie regionali di protezione<br />
ambientale (che non esistevano al momento della stesura del Dpr.470/82).<br />
Inoltre, tale legge risulta maggiormente restrittiva, in particolare:<br />
l’art. 7 è completamente sostituito e non esiste più la possibilità<br />
di definire un punto “temporaneamente non balneabile” e durante la stagione<br />
balneare in corso in caso di risultati sfavorevoli, non esiste più la chance dei 5<br />
prelievi consecutivi favorevoli, infatti nel caso in cui : “i risultati dei campioni<br />
routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla<br />
balneazione con un numero di campioni non conformi superiori ad un terzo di<br />
quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione”.<br />
La zona sarà nuovamente aperta alla balneazione qualora, rimosse la<br />
cause di inquinamento, i campioni effettuati negli ultimi sei mesi (anche a<br />
cavallo di due stagioni balneari ) diano esito favorevole.<br />
qualora i parametri coliformi totali e coliformi fecali superino i<br />
valori di 10.000/100ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi<br />
per detti parametri è aumentata al 95 per cento (anziché all’80 %);<br />
se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati<br />
campionamenti in numero inferiore a quelli minimi previsti, la zona dovrà<br />
essere vietata alla balneazione e il divieto potrà essere rimosso solo a seguito<br />
dell’esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di<br />
campionamento.<br />
Particolarmente importante è l’inserimento degli obblighi per le<br />
Regioni di adottare misure di miglioramento, nel rispetto delle disposizioni del<br />
decreto legislativo 152/99 (con obbligo di comunicazione al Ministero<br />
dell’Ambiente ogni anno), quindi non è più possibile vietare in maniera<br />
permanente alla balneazione tratti di costa per inquinamento, ma è necessario<br />
rimuovere i fattori d’impatto che ne hanno determinato la non balneabilità.<br />
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