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mare monstrum 2002 - Legambiente

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<strong>Legambiente</strong> - Mare <strong>monstrum</strong> <strong>2002</strong><br />

Tali rapporti ambientali, di relazione tra i dati sulla qualità delle acque<br />

di balneazione e le pressioni antropiche presenti sul territorio, sono peraltro<br />

necessari per le azioni di risanamento già previsti dal testo unico sulle acque<br />

152/99, e rientrano nelle indicazioni della commissione europea di revisione<br />

della direttiva comunitaria sulla qualità delle acque di balneazione, in quanto<br />

strumenti utili anche ai fini della tutela delle acque a scopo ricreativo.<br />

A partire da quest’anno è in vigore l’art.17 della legge 422 del<br />

dicembre 2000, che prevede alcune modifiche al Dpr.470/82, rese necessarie<br />

per rendere il nostro ordinamento omogeneo alla direttiva comunitaria<br />

d’origine. Le principali modifiche riguardano la definizione della qualità delle<br />

acque di balneazione e il numero di prelievi minimi da effettuare nell’arco di<br />

tempo dei sei mesi previsti come periodo di riferimento, in pratica i 12 prelievi<br />

divengono il minimo possibile, per cui attualmente non è possibile rivedere il<br />

giudizio di balneabilità del Rapporto del Ministero durante la stagione balneare<br />

in corso.<br />

In base a questa legge di modifica le competenze dei controlli della<br />

qualità delle acque di balneazione passano alle Agenzie regionali di protezione<br />

ambientale (che non esistevano al momento della stesura del Dpr.470/82).<br />

Inoltre, tale legge risulta maggiormente restrittiva, in particolare:<br />

l’art. 7 è completamente sostituito e non esiste più la possibilità<br />

di definire un punto “temporaneamente non balneabile” e durante la stagione<br />

balneare in corso in caso di risultati sfavorevoli, non esiste più la chance dei 5<br />

prelievi consecutivi favorevoli, infatti nel caso in cui : “i risultati dei campioni<br />

routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla<br />

balneazione con un numero di campioni non conformi superiori ad un terzo di<br />

quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione”.<br />

La zona sarà nuovamente aperta alla balneazione qualora, rimosse la<br />

cause di inquinamento, i campioni effettuati negli ultimi sei mesi (anche a<br />

cavallo di due stagioni balneari ) diano esito favorevole.<br />

qualora i parametri coliformi totali e coliformi fecali superino i<br />

valori di 10.000/100ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi<br />

per detti parametri è aumentata al 95 per cento (anziché all’80 %);<br />

se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati<br />

campionamenti in numero inferiore a quelli minimi previsti, la zona dovrà<br />

essere vietata alla balneazione e il divieto potrà essere rimosso solo a seguito<br />

dell’esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di<br />

campionamento.<br />

Particolarmente importante è l’inserimento degli obblighi per le<br />

Regioni di adottare misure di miglioramento, nel rispetto delle disposizioni del<br />

decreto legislativo 152/99 (con obbligo di comunicazione al Ministero<br />

dell’Ambiente ogni anno), quindi non è più possibile vietare in maniera<br />

permanente alla balneazione tratti di costa per inquinamento, ma è necessario<br />

rimuovere i fattori d’impatto che ne hanno determinato la non balneabilità.<br />

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