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I beni culturali come motore per - Biclazio.it

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contenuta nel terzo comma, secondo la quale<br />

la legge statale può contemplare "forme di<br />

intesa e coordinamento nella materia tutela<br />

dei <strong>beni</strong> <strong>culturali</strong>".<br />

Da notare, tuttavia, che la distinzione fra<br />

tutela e valorizzazione è giuridicamente sfuggente<br />

e tecnicamente improbabile.<br />

A fronte di un tale contesto, il contenzioso<br />

innanzi alla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale è stato<br />

imponente fin da principio. La sentenza 94<br />

del 28 marzo 2003, infatti, è stata la prima ad<br />

affrontare il delicato problema della linea di<br />

demarcazione tra i concetti di valorizzazione<br />

e tutela. L'occasione è venuta da un ricorso<br />

dello Stato verso la L.R. 31/01 del Lazio, la<br />

quale, nell'intento di valorizzare alcuni locali<br />

aventi valore storico-artistico, ne aveva compilato<br />

un elenco, prevedendo contributi<br />

regionali da elargire <strong>per</strong> la manutenzione, il<br />

restauro e gli arredi di detti <strong>beni</strong>. Poiché il<br />

finanziamento comportava anche l'imposizione<br />

di un vincolo di destinazione d'uso, lo<br />

Stato ha r<strong>it</strong>enuto che tale norma invadesse il<br />

campo della tutela.<br />

La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, decidendo la controversia,<br />

ha distinto le azioni di tutela, in<br />

quanto tese a salvaguardare il valore culturale<br />

del bene, da quelle di valorizzazione, consistenti<br />

nell' esplic<strong>it</strong>azione del valore stesso. Così<br />

facendo, la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale ha rimarcato<br />

le definizioni di tutela e valorizzazione già forn<strong>it</strong>e<br />

dall'articolo 148 del D. Lgs. 112/98.<br />

Altre importanti sentenze della Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale <strong>per</strong> l'applicazione del nuovo<br />

T<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione sono la 303 dell'1<br />

ottobre 2003 e la 6 del 13 gennaio 2004. Da<br />

esse emerge che il principio di sussidiarietà<br />

dovrebbe poter trovare applicazione anche ai<br />

fini dell'attribuzione delle competenze legislative.<br />

Nella sentenza del gennaio 2004 è<br />

infatti detto che "la qualificazione della normativa<br />

oggetto del confl<strong>it</strong>to (D.L. 7 del 2002<br />

(4) e sua Legge di conversione 55 del 2002)<br />

<strong>come</strong> espressiva di una scelta del legislatore<br />

statale di considerare necessario il conferimento<br />

allo Stato della responsabil<strong>it</strong>à amministrativa<br />

un<strong>it</strong>aria in materia, sulla base dei principi<br />

di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza<br />

di cui all'articolo 118, primo<br />

comma, Cost<strong>it</strong>uzione, deve su<strong>per</strong>are la preliminare<br />

obiezione delle Regioni ricorrenti<br />

sulla idone<strong>it</strong>à della fonte statale a compiere<br />

questa scelta anche là dove le norme cost<strong>it</strong>uzionali<br />

affidano solo lim<strong>it</strong>ati poteri legislativi<br />

allo Stato, <strong>come</strong> appunto nel caso delle materie<br />

di cui al terzo comma dell'articolo 117".<br />

Nella sentenza 303/03, la Corte specifica<br />

che i principi di sussidiarietà, differenziazione<br />

ed adeguatezza "non possono trasformarsi in<br />

mere formule verbali capaci con la loro sola<br />

evocazione di modificare a vantaggio della<br />

legge nazionale il riparto cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

stabil<strong>it</strong>o, <strong>per</strong>ché ciò equivarrebbe a negare la<br />

stessa rigid<strong>it</strong>à della Cost<strong>it</strong>uzione". Quindi<br />

4. Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, Misure urgenti <strong>per</strong> garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Nella<br />

sentenza in oggetto, la Corte ha riconosciuto, quindi, che la questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della suddetta<br />

norma, sollevata dalla Regione Umbria, non è indagabile alla luce del solo comma 3 dell'articolo 117, ai sensi del quale<br />

la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica" è materia di competenza legislativa<br />

concorrente, <strong>per</strong> cui lo Stato avrebbe emanato norme di dettaglio autoapplicative, ma va letta alla luce del primo<br />

comma dell'articolo 118 Cost. "È, infatti, indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo<br />

di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza<br />

di cui al primo comma del suddetto articolo, conformemente a quanto questa Corte ha già r<strong>it</strong>enuto possibile nel nuovo<br />

assetto cost<strong>it</strong>uzionale", nell'altra delle due Sentenze in esame, la n. 303/03 (Sent. n. 6/04).<br />

In questa logica, quindi, con la normativa in esame, si è proceduto col ridefinire "in modo un<strong>it</strong>ario ed a livello nazionale<br />

i procedimenti di modifica o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base<br />

all'evidente presupposto della necess<strong>it</strong>à di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle<br />

corrispondenti funzioni amministrative".<br />

BIC Notes – marzo 2006 – Focus<br />

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