I beni culturali come motore per - Biclazio.it
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l'eventuale deroga di competenze potrà essere<br />
giustificata solo a condizione che "la valutazione<br />
dell'interesse pubblico sottostante<br />
all'assunzione di funzioni regionali da parte<br />
dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta<br />
da irragionevolezza alla stregua di uno<br />
scrutinio stretto di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à (5)" e,<br />
ancora, che "sia oggetto di accordi stipulati<br />
con la Regione interessata". Fondamentali<br />
sono, <strong>per</strong> questo, le "attiv<strong>it</strong>à concertative e di<br />
coordinamento orizzontale, ovvero le intese,<br />
che devono essere condotte sul principio della<br />
leale collaborazione".<br />
Assai rilevanti, tuttavia, appaiono le sentenze<br />
9 del 13 gennaio 2004 e 26 del 20 gennaio<br />
2004.<br />
Nella prima, infatti, ci si pronuncia riguardo<br />
a un ricorso avanzato dalla Regione<br />
Toscana. Forte del nuovo testo dell'articolo<br />
117 della Cost<strong>it</strong>uzione, che inserisce la "formazione<br />
professionale" al comma 4, ovvero<br />
tra le materie di competenza "residuale" e,<br />
quindi, esclusiva della Regione, la Toscana<br />
aveva proposto un confl<strong>it</strong>to di attribuzione<br />
nei confronti dell'articolo 3 del Decreto<br />
Ministeriale 420 (6) del 24 ottobre 2001, con<br />
il quale, pur "facendo salva, al comma 2, la<br />
possibil<strong>it</strong>à, in via trans<strong>it</strong>oria, di riconoscere il<br />
t<strong>it</strong>olo di restauratore a chi abbia già consegu<strong>it</strong>o<br />
il diploma presso una scuola di formazione<br />
regionale all'uopo ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a", veniva <strong>per</strong>ò previsto<br />
che, "in avvenire, detto t<strong>it</strong>olo possa essere<br />
riconosciuto soltanto a chi abbia frequentato<br />
e concluso un corso (almeno quadriennale)<br />
presso una scuola statale", con ciò implic<strong>it</strong>a-<br />
104<br />
mente stabilendo la fine delle scuole regionali.<br />
La Corte ha risolto il confl<strong>it</strong>to affermando<br />
che la norma statale non concerne l'amb<strong>it</strong>o<br />
della formazione professionale, ma rientra<br />
nella materia tutela dei <strong>beni</strong> <strong>culturali</strong>, che, in<br />
virtù del nuovo testo cost<strong>it</strong>uzionale, è di<br />
esclusiva competenza statale. Lo Stato, infatti,<br />
in quanto incaricato di tutelare il patrimonio<br />
storico-artistico <strong>it</strong>aliano, deve occuparsi, in<br />
prima <strong>per</strong>sona, della formazione degli addetti<br />
al restauro, attiv<strong>it</strong>à in cui la tutela stessa trova<br />
la sua più compiuta realizzazione.<br />
La sentenza 26/2004 si riferisce in maniera<br />
più specifica all'amb<strong>it</strong>o della valorizzazione.<br />
Essa, infatti, scaturisce da un ricorso delle<br />
Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e<br />
Umbria contro l'articolo 33 della L. 448 del<br />
28 dicembre 2001, che al comma 1 dell'articolo<br />
10 del D.Lgs. 368 del 20 ottobre 1998,<br />
dedicato ad Accordi e forme associative,<br />
aggiungeva la lettera b-bis), con la quale,<br />
nello stabilire che il Ministero può "dare in<br />
concessione a soggetti diversi da quelli statali<br />
la gestione di servizi finalizzati al miglioramento<br />
della fruizione pubblica e della valorizzazione<br />
del patrimonio artistico […] secondo<br />
modal<strong>it</strong>à, cr<strong>it</strong>eri e garanzie defin<strong>it</strong>i con regolamento<br />
emanato ai sensi dell'articolo 17,<br />
comma 3, della L. 400 del 23 agosto 1988"<br />
venivano anche indicati gli elementi da contemplare<br />
nel regolamento. In tal modo,<br />
secondo le Regioni, verrebbe disciplinata in<br />
dettaglio la materia valorizzazione, che, ai<br />
sensi del comma 3 dell'articolo 117 della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, è, invece, materia di competen-<br />
5. Nella Sentenza n. 6/2004 si legge: "[…] <strong>per</strong>ché nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma Cost., una<br />
legge statale possa leg<strong>it</strong>timamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne<br />
l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella<br />
allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio un<strong>it</strong>ario di tali funzioni. È necessario,<br />
inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente <strong>per</strong>tinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni,<br />
e che risulti lim<strong>it</strong>ata a quanto strettamente legato a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a segu<strong>it</strong>o<br />
di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione<br />
o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di coo<strong>per</strong>azione <strong>per</strong> l'esercizio concreto delle funzioni amministrative<br />
allocate in capo agli organi centrali […]".<br />
6. Regolamento recante modificazioni e integrazioni al d.m. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro <strong>per</strong> i <strong>beni</strong> e le attiv<strong>it</strong>à<br />
<strong>culturali</strong> concernente l'individuazione dei requis<strong>it</strong>i di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione<br />
dei <strong>beni</strong> mobili e delle su<strong>per</strong>fici decorate di <strong>beni</strong> arch<strong>it</strong>ettonici.<br />
BIC Notes – marzo 2006 – Focus