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CERGAS.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

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L’Assistenza Protesica:quadro normativo e stime sulla spesa sanitaria nazionalePer la fornitura di ausili di serie sono ammesse le dittein regola con la normativa vigente e che disponganodi un tecnico abilitato in grado di garantire il rispettodei tempi di consegna dei prodotti prescritti eautorizzati.Per tali ausili, il prezzo e le condizioni di fornitura sonofissati da procedure pubbliche di acquisto (cfr infra);è rimessa alle Regioni la fissazione dei requisiti cuidovranno rispondere i fornitori partecipanti alla gara.CollaudoIl collaudo accerta la congruenza clinica ela rispondenza del dispositivo ai terminidell’autorizzazione ed è effettuato, entro venti giornidalla data di consegna, dallo specialista prescrittoreo dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il terminedi tre giorni lavorativi, il fornitore comunica alla ASLche ha rilasciato la prescrizione la data di consegnao di spedizione del dispositivo. L’ASL invita, entro 15giorni dall’avvenuta fornitura, l’assistito a presentarsiper il collaudo. Qualora l’assistito non si presenti alladata fissata per il collaudo senza giustificato motivoincorre nelle sanzioni fissate dalla Regione.Qualora all’atto del collaudo il dispositivo non risultirispondente alla prescrizione, il fornitore è tenutoad apportare le opportune variazioni. Trascorsi ventigiorni dalla consegna del dispositivo senza che ilfornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione daparte dell’ASL, il collaudo si intende effettuato ai finidella fatturazione e del pagamento.Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti nondeambulanti viene effettuato presso la struttura diricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura dicollaudo i dispositivi monouso.La garanziaI fornitori sono tenuti a garantire la perfettafunzionalità dei dispositivi protesici per il periodosuccessivo alla consegna, e comunque non inferioreal termine di garanzia.Gli ausili forniti attraverso il Servizio SanitarioNazionale e pagati in toto o in parte dalla ASL, sonocoperti, pur in modo diversificato, da garanzia checambia a seconda del prodotto. Il secondo allegatodel Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999,n. 332 fissa i termini minimi di garanzia per ciascunatipologia di prodotto, che variano da sei a dodicimesi 22 .22E’ necessario prestare molta attenzione nella lettura di questo allegato, perché vi sono delle importanti eccezioni soprattutto per i prodottisu misura. Per alcune carrozzine a spinta, ad esempio, il termine di garanzia fissato nella descrizione del prodotto (primo elenco) viene stabilitoin ventiquattro mesi, cioè un periodo doppio rispetto a quello indicato nel secondo allegato. Allo stesso modo, sempre a due anni, viene fissataanche la garanzia per i montascale, o per le carrozzine elettriche o, ancora, per taluni sistemi di postura. Il rischio di un contenzioso con le dittefornitrici è più reale che mai.32

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