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CERGAS.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

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Il settore dell’orgopedia e della riabilitazionee l’assistenza protesica in Regione <strong>Veneto</strong>Tali dettati in realtà contrastano con i contenuti dellaDGR 3576 del 15 novembre 2006 “Linee di indirizzo inrelazione alla fornitura di beni e servizi per le ULSS eAziende Ospedaliere del <strong>Veneto</strong>”.Con tale delibera infatti l’Assessore alle PoliticheSanitarie, intervenendo in merito all’entrata in vigoredel “Codice dei contratti pubblici” Dgls 163/2006e in particolare in merito ai “Criteri per la sceltadell’offerta migliore”, ha affermato che “Il ricorsoal criterio del prezzo più basso, oltre a perseguire unrisparmio economico per le Aziende, offre generalmentemaggiori garanzie di imparzialità nella aggiudicazionerispetto alla discrezionalità sottesa alla valutazionequali-quantitativa dell’offerta economicamente piùvantaggiosa. Discrezionalità che, nella disciplinadell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, viene delimitatacon l’applicazione di criteri di valutazione dell’offerta,pertinenti all’oggetto del contratto, quali a titoloesemplificativo il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, lecaratteristiche estetiche e funzionali, ecc”.4.4.3. L’aggiornamento delle tariffeCon DGR N. 2133 del 16 luglio 2004, la Regione<strong>Veneto</strong> è intervenuta con un atto di aggiornamentodelle tariffe dei presidi protesici compresi nell’elenco1 del nomenclatore, prevedendo a far data dal 1gennaio 2004, un incremento tariffario della misuradel 10% alle famiglie: ortesi per piede, calzatureortopediche su misura, apparecchi ortopedici perarto inferiore, ortesi spinali, apparecchi ortopedici perarto superiore, protesi per arto inferiore, protesi diarto superiore.Con successiva DGR N. 3123 del 08 ottobre 2004, laRegione <strong>Veneto</strong> è intervenuta con un ulteriore attodi aggiornamento delle tariffe degli ausili dell’Elenco1 (dispositivi ortopedici, ottici e audioprotesici). Inparticolare, è stato stabilito un aumento tariffario del9% sulle tariffe del DM 332/99 (per il 5% a far data dal1° luglio 2004 e per l’ulteriore 4% montante dal 1°gennaio 2005 a valere per tutto l’anno 2005).Inoltre dato il contesto di politica economicaregionale, si richiede una particolare attenzioneal contenimento della spesa pubblica sanitaria,“finalizzando l’azione al conseguimento dei maggioririsparmi possibili nell’approvvigionamento di beni eservizi”.Tali interventi hanno anticipato le disposizione dellaLegge Finanziaria del 2008 in precedenza esaminata.4.4.4. Altre disposizioni regionaliIl centro ausiliDi conseguenza, vengono fornite alle Aziendesanitarie le seguenti indicazioni:• “privilegiare l’applicazione del criterio del prezzopiù basso qualora la tipologia del prodotto daapprovvigionare lo consenta;• nell’aggiudicazione della fornitura secondo il criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa, darerilevanza percentualmente superiore al prezzo,per almeno il 60% rispetto agli altri elementi divalutazione”.Le finalità dei Centri Ausili Regionali dovrebberoessere relative alla promozione e diffusione di unapprofondito livello di conoscenza e di competenzasugli ausili esistenti e sulle problematiche connessealla loro individuazione e al loro uso nel contesto divita, facilitando un modello di collaborazioni in rete frale realtà che a diverso titolo operano a livello regionalenel settore degli ausili (il disabile e la sua famiglia maanche, in primo luogo, gli operatori della riabilitazione,del sociale, della scuola, che hanno in carico il caso). Siveda, a titolo di esempio il Centro Ausili della RegioneEmilia Romagna descritto in Tabella 28, considerato60

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