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CERGAS.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

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Il settore dell’orgopedia e della riabilitazionee l’assistenza protesica in Regione <strong>Veneto</strong>è stata nel 2006 pari a circa 40 milioni di Euro pari a8,38 Euro procapite.Considerando che la Regione valuta in 6,86 Miliardidi Euro la spesa sanitaria corrente regionale delleaziende sanitarie e ospedaliere, al netto della spesagestita centralmente dalla regione, la spesa perprotesi e ausili tecnici (non incontinenza) rappresentalo 0,58% della spesa sanitaria veneta.4.4. Il quadro normativo regionaleCon la deliberazione di Giunta Regionale n. 83del 19/01/2000, la Regione <strong>Veneto</strong> ha emanatoil proprio regolamento attuativo del DM 332/99.Tale provvedimento rappresenta la conclusione diuna serie di tavoli di lavoro attivati dalla regionein coincidenza con l’entrata in vigore del suddettodecreto ministeriale, coinvolgendo sia le Associazionimaggiormente rappresentative dei produttori efornitori dei presidi interessati dal Decreto, operanti alivello regionale, che le Aziende ULSS. Tali confrontisono stati propedeutici all’approfondimento dei temilegati alle caratteristiche delle prestazioni di assistenzaprotesica, erogabili nell’ambito del Servizio sanitarionazionale, con particolare riguardo ai tre elenchiprevisti dal DM. Di seguito si riportano i contenuti dellaDGR 83/2000 in relazione a ciascuno dei tre elenchi.4.4.1. Elenco 1: protesi, ortesi e ausili tecnicicostruiti su misura e ausili di serie la cui applicazionerichiede modifiche da parte del tecnico abilitatoIl DM 332/99 all’art. 8, comma 1 prevede “in sededi prima applicazione del regolamento”, che leRegioni possano variare il valore delle tariffeindicate nell’Elenco 1, apportando una riduzionenon superiore al 20%. Coerentemente con questaindicazione, con DGR. n. 4128 del 23 novembre 1999,la Giunta regionale ha deliberato di adottare senzaalcuna modifica tali tariffe, “al fine di assicurare lacontinuità delle prestazioni di cui trattasi onde evitarepesanti disagi ai cittadini disabili aventi diritto”. Nel2000, con l’emanazione del regolamento regionale,è stato invece introdotto un nuovo meccanismotariffario con alcune importanti novità.In particolare, si prevede un doppio regime:• in via generale, le tariffe da corrispondere nelproprio territorio ai soggetti erogatori deidispositivi di cui all’Elenco 1 vengono fissatead importi corrispondenti all’ 80% delle tariffeindicate nello stesso Elenco;• per i soggetti erogatori che accettano di adottaremodalità e condizioni di fornitura aggiuntivecontrattate tra regioni associate e Associazioni deifornitori dei dispositivi contenuti nell’Elenco n.1, è prevista la corresponsione di importi tariffarisul territorio regionale pari al 100% delle tariffeindicate nello stesso Elenco.Tale regime ha lo scopo di incentivare ilperseguimento di prestazioni di alta qualità; essoè il frutto di un accordo nazionale 40 raggiunto a fine1999 tra le Regioni e le Associazioni di categoria deifornitori dei dispositivi contenuti nell’Elenco 1 41 , aisensi dell’art. 9 del D.M. 332/99 che aveva consentitoalle Regioni di contrattare, con i soggetti erogatori,modalità e condizioni di fornitura dei dispositivi dicui all’Elenco n. 1 in aggiunta e nel rispetto delleindicazioni già previste dal Regolamento di cui al D.M.Tale Accordo ha esplicitato le modalità e le condizionidi fornitura aggiuntive contrattate tra le Regioni e leAssociazioni di categoria.40L’accordo a livello nazionale è stato raggiunto nella riunione del 23 novembre 1999 e ratificato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del1 dicembre 199941A.N.P.O., FIO Confesercenti, A.N.A., A.I.I.S.O., A.I.O.C, F.I.O.T.O., A.REHA, RIZZOLI; A.N.A.P., F.N.A.I., FEDERSAN.56

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