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CERGAS.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

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L’Assistenza Protesica:quadro normativo e stime sulla spesa sanitaria nazionalenormativa vigente. L’ASL proprietaria degli apparecchiacquistati direttamente e da assegnarsi in uso agliinvalidi (Elenco 3) è tenuta ad assicurarne la perfettafunzionalità e la sicurezza e a fornire all’assistito leistruzioni previste dalla normativa vigente. I contrattistipulati con i fornitori dei suddetti apparecchiprevedono la manutenzione e la tempestivariparazione per tutto il periodo di assegnazione in usoall’assistito.Rinnovotariffario di cui al DM 332/99;2. La compartecipazione alle spese per ausilicosiddetti “riconducibili” e non inclusi neglielenchi e erogati ex comma 5 e 6 art. 1 DM332/99;3. La deducibilità ai fini fiscali delle spese sostenutedalle famiglie per l’acquisto di ausili;4. La compartecipazione parziale prevista da alcunenorme regionali per spese inerenti ausili e protesinon compresi nel Nomenclatore e per il relativomateriale di consumo.Per una nuova concessione di protesi e ausili sonoprevisti dal Nomenclatore tariffario tempi minimiper ognuno dei dispositivi elencati; tuttavia, in casodi smarrimento, di rottura accidentale, di particolareusura del dispositivo, di impossibilità tecnica dellariparazione o di non convenienza della riparazionestessa - ovvero di non perfetta funzionalità delpresidio riparato - la ASL può autorizzare, per unasola volta, la fornitura di un nuovo dispositivoprotesico prima che siano decorsi i tempi minimi. Allascadenza del tempo minimo il rinnovo della fornituraè comunque subordinato alla verifica di idoneità econvenienza alla sostituzione o riparazione da partedel medico specialista prescrittore. Per i dispositiviforniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non siapplicano i tempi minimi di rinnovo; l’ASL autorizzale sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesicierogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo ilprogramma terapeutico stabilito.3.1.4. Le tariffe e la rimborsabilitàLe modalità di fornitura, erogazione, compartecipazioneo sostegno finanziario pubblico nel settore dellaprotesica si possono ricondurre ad almeno quattrofattispecie:1. La rimborsabilità o la fornitura diretta degli ausilicompresi negli elenchi 1, 2 e 3 del Nomenclatore1) Le tariffe degli elenchi del nomenclatoreIl Nomenclatore Tariffario del 1992 conteneva, oltrealla descrizione dei prodotti prescrivibili, anche latariffa massima che per ciascuno di essi poteva esserecorrisposta dalle ASL.Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999,n. 332 impone una modalità di fissazione delle tariffecompletamente rivoluzionata, diversa in funzione deltipo di dispositivo o meglio dell’Elenco in cui questoè compreso.Per gli ausili del primo Elenco (dispositivi su misura odi serie adattati) sono indicate le tariffe massime perciascun prodotto; le regioni possono tuttavia ridurrequeste tariffe fino ad un massimo del venti per cento.Con la Legge Finanziaria del 2008, all’art. 2, comma379 e 389, sono state inserite alcune disposizioniin materia di assistenza protesica. In particolare,il comma 380 stabilisce che la spesa (nazionalee regionale) per l’assistenza protesica relativa adispositivi dell’Elenco 1 del DM 332/99 non puòsuperare nel 2008 il livello di spesa registrato nel 2007incrementato del tasso di inflazione programmata(ovvero pari all’1,7% per il 2008). Tale comma dettaaltresì che per rendere uniformi a livello nazionale letariffe di rimborso delle prestazioni incluse nell’Elenco34

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