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CERGAS.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

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L’Assistenza Protesica:quadro normativo e stime sulla spesa sanitaria nazionale• Le tipologie di dispositivi che, invece, possonoessere erogati attraverso canali distribuitivipertinenti, ma che non richiedono ilcoinvolgimento di un tecnico abilitato.dell’Elenco 2, riducendone il numero delle sezioni adue (2A e 2B), attraverso un processo di valutazionedegli elementi che caratterizzano le modalità dierogazione delle singole tipologie di ausili.Così facendo, si andrebbe ad assicurare un più elevatolivello di appropriatezza delle modalità di erogazionedi dispositivi finiti ma complessi, che richiedono nonsolo capacità tecniche o correttezza commerciale edi gestione della clientela, ma anche e soprattuttocapacità sanitarie che consentano di individuare edadattare il dispositivo alla persona, sulla base dellaprescrizione medica.Per tali dispositivi che necessitano di peculiaricompetenze (tecniche e sanitarie), è opportunoquindi che venga definito un appropriato percorso dierogazione che, a partire dall’analisi della prescrizione,individui il prodotto (o i prodotti) più appropriato/inella gamma di possibilità offerte dal mercato per idispositivi appartenenti alla stessa tipologia, verifichicon l’utente l’adeguatezza della scelta e si concludacon l’adattamento del dispositivo alle specifichecaratteristiche ed esigenze dell’utilizzatore e conl’addestramento all’uso dello stesso 32 . Coerentementecon questo approccio, il momento della “scelta traprodotti appartenenti alla medesima tipologia”dovrebbe prevedere l’intervento determinante di unafigura professionale specifica, ovvero di un “tecnicoabilitato all’esercizio della specifica professionesanitaria ausiliaria”.Entrando nel merito degli elenchi proposti nel DCPMper gli ausili di serie, tali considerazioni potrebberoessere tradotte in una ridefinizione del perimetroIn particolare tale valutazione deve essere finalizzataalla distinzione tra “prestazioni professionali” (chequindi richiedono un tecnico abilitato e classificabiliall’interno dell’Elenco 2A) ed “atti di servizio” (che nonrichiedono il tecnico abilitato e classificabili all’internodell’Elenco 2B) 33 .Ne segue che la proposta operativa per migliorarela specificazione del contenuto del nomenclatoredefinito dall’art 17 c. 3 potrebbe essere la seguente:• Eliminazione dell’allegato 2C;• Riformulazione dell’articolo 17 c. 3 nei seguentitermini (le modifiche sono sottolineate):a) Le tipologie di protesi e le ortesi costruite o allestitesu misura da un professionista abilitato all’eserciziodella specifica professione o arte sanitaria ausiliaria,gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione,riparazione, adattamento o sostituzione dicomponenti di ciascuna protesi o ortesi, nonché laprestazione di consulenza professionale da definirsicon apposito accordo tra lo Stato, le Regioni ele Province autonome di Trento e di Bolzano. Idispositivi e le prestazioni di cui alla presente letterasono indicati nell’Elenco 1;b) Le tipologie di ausili tecnologici di fabbricazionecontinua o di serie, indicati nell’Elenco 2A, che, agaranzia di appropriatezza del prodotto erogatoin relazione alle peculiari necessità identificate dal32Si pensi ad esempio alle differenze tra diversi prodotti commerciali appartenenti alla stessa tipologia, quale quella delle carrozzine leggereo delle carrozzine superleggere: schienale più alto e contenitivo e schienale più basso ed attivo; maggiore facilità di “impennarsi” o maggiorestabilità; modelli più adatti ad una persona di basso peso o più pesanti; modelli concepiti per ragazzi giovani e dinamici o per persone di etàavanzata, ecc.33Ad esempio, secondo la valutazione di alcuni comparti del settore, le tipologie che hanno sempre necessità di un tecnico abilitato, e che pertantodevono essere spostate dall’elenco 2 B all’elenco 2 A sono le seguenti: Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale; Carrozzina leggerapersonalizzabile; Carrozzine verticalizzanti.44

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