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CERGAS.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

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L’Assistenza Protesica:quadro normativo e stime sulla spesa sanitaria nazionaleL’ASL copre il costo del prodotto scelto solofino alla tariffa prevista o al prezzo determinatoper il dispositivo presente nel Nomenclatore ecorrispondente (o meglio “simile”) a quello erogato.3a) Ausili e protesi: la detraibilità delle spese (IRPEF) 24E’ prevista la possibilità di detrarre, in sede didenuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenuteper l’acquisto di alcune protesi e ausili. Tra gli ausilidetraibili rientrano:• Carrozzine per disabili;• Apparecchi per il contenimento di fratture,ernie e per la correzione dei difetti della colonnavertebrale;• Arti artificiali per la deambulazione;• Ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaformeelevatrici, servoscala, carrozzine montascale).• Oggetti ed apparecchi di protesi dentaria,oculistica ed altre;• Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi edaltri apparecchi da tenere in mano, da portaresulla persona o da inserire nell’organismo, percompensare una deficienza o un’infermità;• Poltrone e veicoli simili per invalidi anche conmotore o altro meccanismo di propulsione;• Servoscala e altri mezzi simili atti al superamentodi barriere architettoniche per soggetti conridotte o impedite capacità motorie;• Protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionalipermanenti.Per quanto riguarda l’accesso a tale agevolazione siritiene debba essere condizionato da una specificaprescrizione autorizzativa di un medico specialistadell’ASL nella quale si faccia anche riferimento allamenomazione permanente dell’acquirente 25 .La detrazione si applica integralmente e cioè semprenella misura del 19% ma senza l’applicazione dellafranchigia prevista per le spese sanitarie.3b) Ausili e protesi: IVA agevolataPossono godere dell’aliquota IVA agevolata i seguentiprodotti:• Apparecchi di ortopedia (comprese le cinturemedico-chirurgiche);• Oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecchee simili);4) La compartecipazione regionalePer quanto riguarda le Regioni, esse possonoprevedere formule di contribuzione particolarie integrative rispetto alla normativa generalesull’assistenza protesica. In particolare, la Regione<strong>Veneto</strong> ha previsto alcune forme più ampie edarticolate di finanziamento alla Legge 13/1989 intema di eliminazione delle barriere architettoniche,attraverso la legge regionale del 30 agosto 1993, n.41. I soggetti potenziali fruitori di tali contributi sonopiù ampi rispetto a quelli previsti dalla Legge 13/1989;24Agenzia delle entrate, Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili aggiornata con la normativa in vigore a maggio 2008.25La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti prevede che: “Al riguardo si precisa che sulla base della riportatadisposizione legislativa l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristicheoggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono,quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee. Conseguentemente,l’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è datodi individuare, all’atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti menomazioni, funzionalipermanenti. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confrontidei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si facciaanche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.”36

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