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CERGAS.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

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Le relazioni tra committenza e imprese nel settoredell’ortopedia e la riabilitazione in Regione <strong>Veneto</strong>“dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 62 , alfine di garantire una valutazione integrata di aspettidi natura tecnico-qualitativa, con il prezzo relativoall’oggetto della fornitura/servizio. Tuttavia, l’analisidelle gare effettuate dalle aziende ULSS del campioneha fatto emergere alcune criticità relativamente allaformulazione dei criteri di valutazione.molti dei quali rappresentati dalle caratteristichequalitative intrinseche del materiale, ma anche daaltri elementi che pur non riferiti alla materialità delprodotto, qualificano pur sempre la prestazione,quali, ad esempio: la varietà o possibilità di fornire tipidi prodotto che si adattino alle specifiche esigenzedell’assistito e quindi alle sue scelte”.In particolare, l’ULSS C ha previsto solo 20 punti perla qualità; le ULSS B e D, pur avendo formalmenteattribuito alla qualità e al prezzo identico peso,hanno declinato i sottopunteggi (cfr punto seguente)e definito meccanismi di confronto tra le offerte(proporzionalità inversa) in modo tale da far prevalerela componente prezzo. Si veda in particolare come ilcriterio dell’ULSS D ha determinato l’aggiudicazionein capo alla ditta che ha offerto il prezzo minore,nonostante avesse realizzato 10 punti in menorispetto all’altra ditta offerente (36 vs 46), mentre perl’ULSS B solo 20 punti su 50 siano stati attribuiti allaqualità degli ausili.Anche in questa circostanza, si evidenziano i dettatidella normativa regionale che richiedono inveceprocedure di gare tali da assicurare “un adeguatolivello di servizio, privilegiando la fornitura nelcomplesso con i produttori più qualificati” e il “rispettodegli standard di qualità”. Rispetto alla qualità, lanormativa regionale sottolinea come “i dispositiviovviamente devono disporre del marchio CE (sicurezza)e sono descritti nel nomenclatore con riferimentoalla normativa volontaria ISO (qualità del processoproduttivo)”, ma che si tratta di “caratteristiche chenon determinano un’automatica identità qualitativa eprestazionale di uno stesso modello offerto sul mercato.Il parametro quindi “qualità” è costituito da vari “fattori”,Molto spesso invece, le ULSS si limitano a richiederee verificare la presenza di livelli “standard” di qualità,non premiando innovazioni ed elementi distintivisuperiori a tali soglie.Si distingue anche in questo caso la proceduradell’ULSS A, che ha attivato un meccanismo divalutazione che cerca di valorizzare maggiormentela qualità degli ausili. In particolare, la valutazioneè stata effettuata verificando, partendo dagli ausiliofferti al prezzo più basso, la loro idoneità rispetto aifabbisogni degli utenti, procedendo, in caso contrario,alla valutazione dell’ausilio dal secondo prezzominore e così via. La scelta di un ausilio con prezzosuperiore è motivata in dettaglio, evidenziandole peculiari caratteristiche tecniche del prodottoselezionato rispetto all’impatto sul paziente.Infine, nella valutazione qualitativa degli ausili, sarebbe“opportuno l’apporto qualificato delle diverse Associazionidi utenti nell’individuazione delle caratteristichepeculiari dei dispositivi, quali l’adattabilità, la presenzadi materiali ipoallergici, ignifughi e atossici, la garanziadel prodotto per tutta la durata dell’utilizzo”; questa èla prescrizione della Regione <strong>Veneto</strong>, condivisa anchedalle associazioni dei pazienti (cfr infra). L’ULSS A, adesempio, ha coinvolto nella valutazione dei cusciniad aria il Direttore dell’Unità Operativa di Recupero62Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è basato su un’idoneità tecnica-economica che deve essere rapportataalla natura ed all’importo delle prestazioni oggetto della gara, per cui la scelta dell’ offerta non è affidata al mero ribasso del prezzo, ma coinvolgela valutazione comparativa di altri elementi della prestazione attinenti al termine di esecuzione o di consegna, al merito tecnico, alla qualità, allecaratteristiche estetiche e funzionali, al servizio post vendita, all’assistenza tecnica, ecc. Il D.Lgs. n. 163/2006 all’art. 83 e 84, elenca gli elementi divalutazione; detti elementi ed altri ancora che l’amministrazione può ulteriormente e liberamente indicare, se utili al perseguimento dell’interessepubblico, devono riguardare: le caratteristiche della prestazione da fornire o le modalità della sua esecuzione.86

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