rivista italiana di economia demografia e statistica - Sieds
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Rivista Italiana <strong>di</strong> Economia Demografia e Statistica<br />
sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e<br />
non la sua presenza fisica, che è e resta, in questi casi, un elemento accidentale.<br />
Nel caso <strong>di</strong> persone “senza tetto”, il luogo del domicilio potrebbe coincidere<br />
con i luoghi che coinvolgano la sfera giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> altri soggetti (es. portico del<br />
palazzo sotto il quale la persona passa abitualmente la notte, bar presso il quale<br />
consuma i pasti, ecc.), qualora ci sia il consenso alla domiciliazione da parte <strong>di</strong><br />
tutte le persone interessate. Se si tratta <strong>di</strong> persone aiutate da enti assistenziali<br />
pubblici o privati (es. servizi sociali del comune, comunità religiose, ecc.) il loro<br />
domicilio potrebbe coincidere con la sede della struttura assistenziale <strong>di</strong><br />
riferimento.<br />
Nulla però impe<strong>di</strong>sce che, una volta in<strong>di</strong>viduati i luoghi che sintetizzano il<br />
concreto vivere del richiedente sul territorio del comune, la sua iscrizione avvenga,<br />
presso una via fittizia, così come raccomandato dall’Istat 5 . Infatti la nuova<br />
formulazione dell’art. 2 della Legge anagrafica si limita a chiedere elementi circa<br />
l’effettività del domicilio nel comune e non pretende che l’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> domicilio<br />
sia anche in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> residenza 6 .<br />
Nel caso in cui la persona senza fissa <strong>di</strong>mora non sia in grado <strong>di</strong> fornire alcun<br />
elemento utile ad accertare il domicilio, il comune competente all’iscrizione<br />
anagrafica sarà quello <strong>di</strong> nascita. Se non è nato in Italia, il senza fissa <strong>di</strong>mora sarà<br />
iscritto nel comune <strong>di</strong> nascita del padre o, se questi non è nato in Italia, in quello<br />
della madre, altrimenti in un apposito registro istituito presso il Ministero<br />
dell’Interno (art. 2, c. 5, L. 1228/1954).<br />
Naturalmente le nuove regole troveranno applicazione solo per le nuove<br />
iscrizioni e non anche per le posizioni oramai consolidate. Poiché la persona senza<br />
fissa <strong>di</strong>mora non ha, per definizione, una <strong>di</strong>mora stabile ed effettiva, l’iscrizione<br />
anagrafica si effettua nel comune <strong>di</strong> domicilio; ne <strong>di</strong>scende che una variazione <strong>di</strong><br />
domicilio comporta il trasferimento <strong>di</strong> residenza nel comune <strong>di</strong> nuovo domicilio e<br />
la conseguente cancellazione anagrafica dal comune <strong>di</strong> precedente iscrizione.<br />
5 Nelle note illustrative della legge anagrafica, l’Istat suggerisce l’istituzione, in ogni<br />
comune <strong>di</strong> una sezione speciale “non territoriale” nella quale elencare e censire come<br />
residenti tutti i senza fissa <strong>di</strong>mora e i senza tetto che avessero eletto domicilio al fine <strong>di</strong><br />
ottenere la residenza anagrafica, in<strong>di</strong>viduando allo scopo una via territorialmente non<br />
esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale <strong>di</strong> anagrafe. In tale<br />
via verranno iscritti con numero progressivo <strong>di</strong>spari sia i senza tetto, sia i senza fissa<br />
<strong>di</strong>mora. In passato alcuni comuni hanno deliberato l’istituzione della via convenzionale, in<br />
base alle istruzioni impartite dall’Istat. Ad esempio, il comune <strong>di</strong> Roma, nel 2002, ha<br />
deliberato l'istituzione <strong>di</strong> via Modesta Valenti quale "in<strong>di</strong>rizzo anagrafico convenzionale"<br />
per le persone senza fissa <strong>di</strong>mora della città.<br />
6 Cfr. Paolo Morozzo della Rocca, Le nuove regole sull’iscrizione anagrafica dei senza<br />
fissa <strong>di</strong>mora, in Lo Stato Civile Italiano, novembre 2009, pp. 834-841.<br />
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