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Xi44)(<br />
cietà non puô avère il diritto di punire<br />
con pena di morte; ma anzi avrebbe scntro<br />
il contrario, tanto più che abbiamo<br />
cjuell'assioma comune dei Legisti: non è<br />
cosa nuova, cbe tin v.omo che non ha ne»<br />
y un diritto, lo passa clam r.gli ait ri.<br />
Mi pare adesso d'aver pcovato a sufficienza,<br />
e torse anche troppo prolissamenre,<br />
che ha torto il N. A. a contrastare<br />
ai Sovrani il diritto délia pena di<br />
morte ; e niente mi sorprmderebbe, se<br />
talun mi dicesse, che non si richiedeva<br />
tanto per convincere un tal errore; ma io<br />
l'ho voluto fare, e per rispetto di chi<br />
sembra che Pabbia scritto di buona (ede,<br />
e perché il suo è un raziocinio assai seducente,<br />
ed il quale in fatti so che ha<br />
imbarazzati più d'uno, massime perché<br />
lusinga troppo le nostre inclinazioni , e<br />
cio che stimiam più prezioso d'ogni altra<br />
cosa, la prezio.sissima libertà.<br />
Per altro affin di non dire un aggravio<br />
air A. bisogna no tare, ch 1 egli non nega<br />
aile Nazioni, ed ai Sovrani unpotere, o<br />
corne egli lo chiama un gins di guerra<br />
contro i loro sudditi, per cui giudicano<br />
necessaria ed utile la distruzione di qualche<br />
suddito ; ma dice, che nega solamen J<br />
te, che abbiano un giuste diritto di poter<br />
cosî giudicare. Io non voglio qui star<br />
a mostrare il marcio di cotesta spiegazioiie,