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)( 26 )(<br />
ni possibili forma il diritto di punire ,<br />
perché è vero senza contraste), che i Sovrani<br />
non devono aver altra regola nel<br />
punire, che quella délia pubblica utilità,<br />
che sia conforme alla mente de! Supremo<br />
Législature ; ma è rovinoso poi il sostenere,<br />
che il diritto, che hanno i Soyra:<br />
ni di punire nasca dalle minime possibili<br />
porzioni, che lor danno i sudditi.<br />
Nessun numéro di sole menome possibili<br />
porzioni di autorità potranno mai dare<br />
un sufficitnte diritto, e potere ai Sovrani<br />
per poter punire i sudditi secondo<br />
il loro interesse, e pel fine che si sono uniti<br />
gli uomini in Società. Cheseloconferiscono,<br />
in tal caso i Sovrani acquisterebbero<br />
maggior potere a proporzione<br />
del maggior numéro che compone le popolazioni,<br />
e cosl sarebbe rovinato il contratto<br />
Sociale contro quello che non vorrebbe<br />
il N. A.<br />
Di più se si ammettesse una simil dôttrina,<br />
bisoç,nerebbe aCcordare , che tanto<br />
il tutto, che le parti, potrebbero rompere<br />
il patto a loro capriccio : e certo<br />
che tutti l'attenterebbero tutte le volte,<br />
che si trattasse di punirli ; perché si sa ,<br />
che l'uomo è capace di mancare alleLeggi,<br />
ed ai doveri più sagrossanti, dovuuque<br />
si tratta di esimer se stesso da qualche<br />
pena; e tutti questi sarebbero la me-<br />
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