R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
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CAPO 4.6 – TERRITORIO RURALE – D<strong>IS</strong>POSIZIONI GENERALI<br />
Art. 4.6.1 – Articolazione del territorio rurale<br />
1. Nella Tav 1 del RUE è riportata l’articolazione del territorio rurale in tre tipi <strong>di</strong> ambiti<br />
definita dal PSC:<br />
a) l’ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (AVP) <strong>di</strong> cui all’art. A-19. della L.R.<br />
20/2000;<br />
b) l’ambito agricolo <strong>di</strong> rilievo paesaggistico (ARP) <strong>di</strong> cui all’art. A-18. della L.R. 20/2000;.<br />
c) l’ambito agricolo periurbano (AAP) <strong>di</strong> cui all’art. A-20. della L.R. 20/2000.<br />
2. Nel territorio rurale il RUE in<strong>di</strong>vidua inoltre:<br />
a) i nuclei residenziali rurali <strong>di</strong> maggiore consistenza (“ghetti”), costituiti da gruppi<br />
relativamente accorpati <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici prevalentemente residenziali;<br />
b) gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale, al <strong>di</strong> fuori degli ambiti<br />
specializzati per attività produttive;<br />
c) le aree non agricole specificamente attrezzate per attività fruitive, ricreative, sportive e<br />
turistiche compatibili;<br />
d) gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche,<br />
quali i cimiteri, i depuratori, le <strong>di</strong>scariche, le centrali elettriche.<br />
Una volta realizzati, sono inoltre riportati gli ulteriori elementi o complessi non agricoli che<br />
siano stati previsti in sede <strong>di</strong> POC nei limiti <strong>di</strong> quanto consentito dal PSC.<br />
Art. 4.6.2 - Usi previsti e consentiti<br />
1. Nel territorio rurale, oltre ad interventi per le funzioni agricole propriamente dette o<br />
comunque coerenti con il territorio rurale (<strong>di</strong> cui al Capo 4.7 e art. 4.6.10) sono<br />
ammissibili, nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni prescritte nel PSC e specificate nel RUE,<br />
interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>retti finalizzati ai seguenti usi: f1, f2, f3, f4, f5, f7, f11.<br />
2. Per gli altri usi sono consentiti interventi <strong>di</strong>retti qualora si tratti:<br />
a) <strong>di</strong> usi considerati compatibili in relazione al recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente,<br />
nei limiti specificati negli articoli seguenti;<br />
b) <strong>di</strong> usi preesistenti e nei limiti degli interventi <strong>di</strong> manutenzione e risanamento<br />
conservativo e ristrutturazione, ovvero nei limiti specificati negli articoli seguenti.<br />
3. Nel territorio rurale, il riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti per residenza o per altre funzioni non<br />
connesse con le attività agricole non deve determinare con<strong>di</strong>zionamenti alle emissioni<br />
acustiche, odorigene e <strong>di</strong> polveri prodotte dalle or<strong>di</strong>narie attività produttive agricole e<br />
zootecniche e all’effettuazione <strong>di</strong> trattamenti con fertilizzanti o per la <strong>di</strong>fesa fitosanitaria,<br />
purché rientrino nei limiti previsti dalle rispettive normative vigenti in materia.<br />
4. Le <strong>di</strong>sposizioni che regolano gli interventi nel territorio rurale sono così articolate:<br />
- Per gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione e assimilati in relazione agli usi riferiti allo<br />
svolgimento <strong>di</strong> attività agricole o zootecniche (usi d, c2) si rimanda al Capo 4.7.<br />
- Per gli interventi <strong>di</strong> recupero e riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti si applicano gli artt. 4.6.3 e<br />
4.6.4.<br />
- Per attività <strong>di</strong> agriturismo, ricettive e ristorative è applicabile inoltre l’art. 4.6.8;<br />
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