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R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...

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CAPO 3.3 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ<br />

Art. 3.3.1 - Disciplina delle zone destinate a sede stradale e/o ferroviaria<br />

1. Usi ammessi: b10.3, f1, f3; sono inoltre ammissibili gli usi b9, f5 e f8 sulla base <strong>di</strong><br />

specifici provve<strong>di</strong>menti comunali; l’uso f2 è <strong>di</strong>sciplinato dal successivo art. 3.3.5.<br />

Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la<br />

mobilità quali aree a verde <strong>di</strong> arredo, barriere antirumore ed elementi <strong>di</strong> arredo urbano.<br />

2. Tipi <strong>di</strong> intervento consentiti: tutti.<br />

Art. 3.3.2 - Fasce <strong>di</strong> rispetto stradale e ferroviario e <strong>di</strong>stanze minime dal confine stradale<br />

1. In<strong>di</strong>viduazione. Le fasce <strong>di</strong> rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al<br />

territorio urbanizzato sono in<strong>di</strong>cate nelle planimetrie del RUE e la loro profon<strong>di</strong>tà deve in<br />

ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento <strong>di</strong> esecuzione del<br />

Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale (si veda la<br />

nota 2 al Capo 5.2). Per le strade vicinali la fascia <strong>di</strong> rispetto non è in<strong>di</strong>cata nelle<br />

planimetrie del RUE, ma si applica comunque la fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> m. 10 stabilita dal<br />

suddetto Regolamento. Le fasce <strong>di</strong> rispetto ferroviario sono previste e in<strong>di</strong>cate nelle<br />

planimetrie del RUE. sia all’interno che all’esterno del territorio urbanizzato e la loro<br />

profon<strong>di</strong>tà deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dal ciglio o piede<br />

della scarpata ferroviaria.<br />

2. Usi ammessi. Le fasce <strong>di</strong> rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono<br />

destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro<br />

ampliamento e alla realizzazione <strong>di</strong> nuove strade o corsie <strong>di</strong> servizio, percorsi pedonali e<br />

ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore,<br />

elementi <strong>di</strong> arredo urbano nonché alla conservazione dello stato <strong>di</strong> natura.<br />

Sono ammessi gli usi f1, f3, f5, b10.3, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la<br />

continuazione della coltivazione agricola. E’ ammesso inoltre l'uso f2 nei limiti e con le<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui al successivo art. 3.3.5, nonché l’uso c4, previo assenso dell’Ente<br />

proprietario della strada, limitatamente agli impianti fotovoltaici.<br />

Le fasce <strong>di</strong> rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere<br />

destinate alla realizzazione <strong>di</strong> barriere antirumore, verde <strong>di</strong> arredo, verde privato, verde<br />

pubblico (con i limiti <strong>di</strong> cui all'Art. 3.1.7 comma 5), a parcheggi pubblici e privati.<br />

Le fasce <strong>di</strong> rispetto stradale che siano ricomprese all’interno <strong>di</strong> comparti attuativi devono<br />

essere sistemate nell’ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) per una fascia della larghezza <strong>di</strong> ml. 10,00 a partire dal confine stradale l’area deve<br />

essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta<br />

gratuitamente all’Amministrazione Comunale quale dotazione ecologica, in aggiunta<br />

alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi <strong>di</strong> cui all’Art. 3.1.6;<br />

b) per la parte restante oltre i primi <strong>di</strong>eci metri le aree ricadenti nella fascia <strong>di</strong> rispetto<br />

stradale possono essere sistemate o come superfici private <strong>di</strong> pertinenza degli<br />

interventi e<strong>di</strong>lizi, o come superfici stradali o come parcheggi.<br />

4. Tipi d'intervento e<strong>di</strong>lizio. Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti sono consentiti interventi MO, MS, RRC,<br />

RE, D, nonché interventi AM, nel rispetto della normativa <strong>di</strong> zona, purché l'ampliamento<br />

avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia o per sopraelevazione<br />

con nulla osta dell’ente proprietario.<br />

Nelle sole fasce <strong>di</strong> rispetto ferroviario all’interno del territorio urbanizzato sono ammessi<br />

interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> NC, DR, AM in deroga alla fascia <strong>di</strong> tutela, qualora autorizzati dall’ente<br />

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