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R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...

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CAPO 3.2 – SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE<br />

Art. 3.2.1 - Salvaguar<strong>di</strong>a e formazione del verde<br />

1. In tutto il territorio comunale la salvaguar<strong>di</strong>a e la formazione del verde con finalità<br />

ornamentali, bioclimatiche e <strong>di</strong> salubrità e qualità ambientale è soggetta a controllo ed è<br />

<strong>di</strong>sciplinata da un apposito “Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato”. Sono<br />

esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio<br />

dell'attività agricola e vivaistica. Il RUE <strong>di</strong>spone in merito agli aspetti relativi alla<br />

salvaguar<strong>di</strong>a e formazione del verde nell’ambito degli interventi e<strong>di</strong>lizi. I <strong>di</strong>sposti del<br />

presente RUE sono prevalenti in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni contrastanti con il Regolamento del<br />

verde.<br />

2. Gli spazi privati ine<strong>di</strong>ficati <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici residenziali e simili, prospicienti luoghi<br />

pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico, o comunque, esposti a pubblica vista debbono essere<br />

preferibilmente destinati a verde accorpato (parco o giar<strong>di</strong>no), e mantenuti in modo<br />

decoroso. È vietato l’uso <strong>di</strong> tali spazi (prospicienti la pubblica via) per manufatti precari o<br />

per deposito <strong>di</strong> materiali in <strong>di</strong>suso.<br />

3. Sono oggetto <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e devono essere conservate, sempreché non costituiscano<br />

pericolo per persone e/o cose:<br />

- gli alberi monumentali e gli alberi <strong>di</strong> particolare pregio in<strong>di</strong>viduati nella Tav. 3 del<br />

RUE;<br />

- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 dal suolo superiore a<br />

cm.40 per le specie <strong>di</strong> prima e seconda grandezza, e superiore a cm. 25 per le<br />

specie <strong>di</strong> terza grandezza (le classi <strong>di</strong> grandezza sono definite come segue in<br />

relazione all’altezza raggiungibile a maturità: 1^ grandezza le piante <strong>di</strong> altezza > <strong>di</strong><br />

18 m., 2^ grandezza le piante <strong>di</strong> altezza fra 12 e 18 m., 3^ grandezza le piante <strong>di</strong><br />

altezza < <strong>di</strong> 12 m);<br />

- le piante con più fusti se almeno uno <strong>di</strong> essi raggiunge la circonferenza <strong>di</strong> cm.20;<br />

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino<br />

<strong>di</strong> particolare pregio.<br />

Nel territorio rurale è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò avvenga sulla base <strong>di</strong><br />

Piani <strong>di</strong> Ammodernamento Aziendale approvati <strong>di</strong> cui all’art. 2.6 dell’Allegato B.<br />

4. L'eventuale abbattimento <strong>di</strong> alberature <strong>di</strong> alto fusto non produttive (così come definite<br />

all’art. 892 del Co<strong>di</strong>ce Civile) deve essere autorizzato me<strong>di</strong>ante autorizzazione<br />

amministrativa 33 ,). Le procedure <strong>di</strong> autorizzazione all’abbattimento <strong>di</strong> alberi e le forme <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> sanzionamento <strong>di</strong> eventuali abbattimenti non autorizzati sono normate dallo specifico<br />

regolamento comunale. Nell’Autorizzazione all’abbattimento sono <strong>di</strong> norma specificate le<br />

prescrizioni <strong>di</strong> reimipianto delle alberature in sostituzione, anche eventualmente in altra<br />

collocazione o su aree pubbliche.<br />

5. Gli interventi e<strong>di</strong>lizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non<br />

produttive preesistenti aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui al precedente comma 3, e <strong>di</strong> non<br />

offenderne l'apparato ra<strong>di</strong>cale e la chioma. Previa Autorizzazione del Responsabile del<br />

Servizio ai sensi del comma 4, è consentito prevederne il <strong>di</strong>radamento ove siano troppo<br />

ravvicinate in rapporto alla specie e alle <strong>di</strong>mensioni.<br />

33 Sono fatti salvi gli eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ove occorrano, da rilasciarsi da parte<br />

<strong>di</strong> altri Enti eventualmente competenti, quali ad es. Soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici,<br />

Servizio fito-sanitario regionale, Servizio viabilità e servizio naturalistico dell’Amministrazione<br />

Provinciale.<br />

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