R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
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TITOLO V - NORME PER LA QUALITÀ DEL TERRITORIO<br />
CAPO 5.1 – NORME MORFOLOG<strong>IC</strong>HE E INDIRIZZI PER IL<br />
DECORO E LA S<strong>IC</strong>UREZZA DELLE COSTRUZIONI<br />
Art. 5.1.1 – Criteri generali <strong>di</strong> manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni<br />
1. Sono soggetti alle norme del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che<br />
incidono su:<br />
- il suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico e gli spazi <strong>di</strong> proprietà privata esposti a pubblica<br />
vista;<br />
- i prospetti dei fabbricati, le loro coperture.<br />
Per gli e<strong>di</strong>fici tutelati in quanto riconosciuti <strong>di</strong> interesse storico-architettonico o <strong>di</strong> pregio storicoculturale<br />
e testimoniale e per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti nei centri storici, le presenti norme si<br />
applicano in quanto non in contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni specifiche che li riguardano <strong>di</strong><br />
cui al Capo 4.1.<br />
2. Gli e<strong>di</strong>fici e le loro finiture devono essere eseguiti secondo le buone norme <strong>di</strong><br />
costruzione, con un uso corretto dei materiali ed essere mantenuti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
sicurezza statica e <strong>di</strong> decoro urbano.<br />
3. Quando tali con<strong>di</strong>zioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle<br />
opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, del preventivo titolo abilitativo<br />
previsto dalla normativa vigente. Qualora non provvedano, il Sindaco o il Dirigente del<br />
SUE, nei limiti delle rispettive competenze, or<strong>di</strong>nerà l'esecuzione delle opere necessarie<br />
al fine del mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, e <strong>di</strong> decoro delle costruzioni.<br />
4. Nei casi in cui ricorrano con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolo per l’incolumità delle persone derivanti da<br />
motivi statici, il proprietario procede me<strong>di</strong>ante un "intervento urgente" alla rimozione delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolo temuto, senza preventivo titolo abilitativo, ma sotto la sua personale<br />
responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. È comunque<br />
fatto obbligo al proprietario <strong>di</strong> dare imme<strong>di</strong>ata comunicazione dei lavori al <strong>Comune</strong> e <strong>di</strong><br />
presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la documentazione per i necessari titoli<br />
abilitativi, qualora richiesto ai sensi delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni normative. Analogamente si<br />
procederà nei casi <strong>di</strong> calamità naturale o <strong>di</strong> eventi eccezionali per il ripristino della<br />
situazione preesistente.<br />
5. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni<br />
previste dall'art.7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’or<strong>di</strong>namento<br />
degli enti Locali” e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
Art. 5.1.2 - Facciate degli e<strong>di</strong>fici e tinteggiature<br />
1. Nei nuovi e<strong>di</strong>fici i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi<br />
dell'e<strong>di</strong>lizia tra<strong>di</strong>zionale, evitando <strong>di</strong> creare contrasti stridenti con il contesto, fatto salvo il<br />
parere della CQAP<br />
2. Il <strong>Comune</strong> si riserva <strong>di</strong> adottare una “Cartella- dei colori utilizzabili nella tinteggiatura degli<br />
e<strong>di</strong>fici, che viene allegato al RUE e depositata presso il SUE. Nelle more dell’adozione <strong>di</strong><br />
tale “Cartella-colori” la ritinteggiatura delle facciate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti costituisce<br />
manutenzione or<strong>di</strong>naria e non è soggetta ad alcuna procedura.<br />
3. Dopo l’adozione della “Cartella-colori” <strong>di</strong> cui al comma 2, la ritinteggiatura delle facciate <strong>di</strong><br />
e<strong>di</strong>fici preesistenti:<br />
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