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R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...

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Art. 6.1.2 – Composizione, nomina e durata<br />

1. La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da n.7 componenti, scelti in<br />

base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti <strong>di</strong> provata competenza e<br />

specializzazione in materia <strong>di</strong> urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente,<br />

storia dell'architettura, restauro, <strong>di</strong> norma esterni all'Amministrazione Comunale e in ogni<br />

caso non facenti parte dello Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia.<br />

2. Il possesso del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum<br />

in<strong>di</strong>viduale allegato alla can<strong>di</strong>datura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto<br />

<strong>di</strong> eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi <strong>di</strong> formazione<br />

relativi alla tutela del paesaggio e dell'esperienza maturata nella partecipazione alle<br />

Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio. Le can<strong>di</strong>dature vengono raccolte<br />

a seguito <strong>di</strong> espletamento <strong>di</strong> una procedura ad evidenza pubblica ovvero dalla richiesta <strong>di</strong><br />

designazione <strong>di</strong> terne <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati agli or<strong>di</strong>ni e collegi professionali, agli organismi<br />

scientifici e alle università.<br />

3. I membri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono nominati<br />

sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti sopra in<strong>di</strong>cati e a seguito <strong>di</strong><br />

comparazione dei curricula. I 7 componenti della CQAP sono designati dal Sindaco e<br />

nominati dalla Giunta comunale. Uno dei suddetti esperti, su designazione del Sindaco e<br />

nominato dalla Giunta comunale, svolgerà la funzione <strong>di</strong> Presidente. Uno degli altri<br />

membri della CQAP designato dal Sindaco e nominato dalla Giunta comunale, svolgerà<br />

la funzione <strong>di</strong> Vicepresidente, e presiederà la Commissione in casi <strong>di</strong> assenza del<br />

Presidente.<br />

4. Qualora uno dei componenti suddetti debba essere sostituito, subentrerà uno dei<br />

can<strong>di</strong>dati inseriti nell'elenco scaturito dalla procedura <strong>di</strong> selezione, designato dal Sindaco<br />

e nominato dalla Giunta Comunale, per il solo periodo restante <strong>di</strong> durata in carica della<br />

Commissione stessa.<br />

5. La CQAP dura in carica tre anni ed i suoi membri eletti possono essere confermati<br />

consecutivamente una sola volta, fatto salvo quanto stabilito dall’art.3 della Legge<br />

444/1994 e s.m. in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina della proroga degli organi amministrativi. I membri<br />

della CQAP restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.<br />

6. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi,<br />

decadono dalla carica. La giustificazione dovrà essere comunicata per iscritto e la sua<br />

accettazione dovrà risultare agli atti della Commissione.<br />

7. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti <strong>di</strong> Organi o Istituzioni ai quali per<br />

legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel<br />

medesimo comune.<br />

8. In caso <strong>di</strong> cessazione dalla carica, decadenza o morte <strong>di</strong> uno o più componenti della<br />

Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità<br />

sopra enunciate e.<br />

9. Ai Commissari è attribuito un gettone <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> entità uguale al gettone dei<br />

Consiglieri comunali.<br />

Art. 6.1.3 - Funzionamento e pubblicità<br />

1. La CQAP si riunisce nella sede comunale, almeno una volta ogni due settimane. La<br />

convocazione, in forma scritta, deve essere inviata per posta o a mezzo fax dal<br />

Presidente almeno sette giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione sono<br />

valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il<br />

Presidente o il Vicepresidente; in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a<br />

non meno <strong>di</strong> 1 ora dalla prima, se interviene la metà dei componenti, tra cui il Presidente<br />

o il Vicepresidente. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere<br />

verificato al momento <strong>di</strong> ogni votazione. Al fine <strong>di</strong> mettere a conoscenza delle date <strong>di</strong><br />

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