R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8. Per gli e<strong>di</strong>fici compresi nel centro storico o tutelati in quanto riconosciuti <strong>di</strong> interesse<br />
storico-architettonico o <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale anche esterni al centro<br />
storico si richiama quanto espresso nel Capo 4.1.<br />
Art. 5.1.10 – Vetrine e serrande<br />
1. La sostituzione <strong>di</strong> vetrine e serramenti <strong>di</strong> negozi ed esercizi commerciali in genere, con<br />
mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> forme o colori o materiali, costituisce intervento <strong>di</strong> Manutenzione straor<strong>di</strong>naria<br />
(MS) soggetto a DIA. Con la DIA dovranno essere presentati appositi elaborati nelle<br />
forme e nelle <strong>di</strong>mensioni opportune, contenenti ogni in<strong>di</strong>cazione circa la forma, la<br />
<strong>di</strong>mensione, colore, materiali ed illuminazione previsti all'esterno.<br />
2. Le vetrine, le insegne, l'arredo interno <strong>di</strong> negozi ed esercizi commerciali, qualora<br />
rivestano valore artistico o costituiscano documento <strong>di</strong> costume, possono essere<br />
assoggettati ad obbligo <strong>di</strong> conservazione e ripristino.<br />
3. Le serrande a libro, nella posizione ripiegata, dovranno trovare apposito alloggiamento<br />
senza fuoriuscire dal filo della soglia e non ripiegarsi all'esterno del muro o sporgere dallo<br />
stesso.<br />
Art. 5.1.11 –Chioschi o e<strong>di</strong>cole su aree pubbliche; dehors<br />
1. I chioschi (o e<strong>di</strong>cole) per l'esercizio <strong>di</strong> attività commerciali, posti su area pubblica, non<br />
potranno avere una superficie coperta superiore a mq.30 e un’altezza non superiore a m.<br />
3,50.<br />
2. Per i chioschi a<strong>di</strong>biti ad attività commerciali per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bevande e gelati, l’eventuale<br />
superficie da destinare a tavoli all’aperto, dovrà avere caratteristiche e <strong>di</strong>mensioni<br />
compatibili con il contesto e sarà definita caso per caso. Tale superficie non potrà essere<br />
recintata in alcun modo con elementi fissi e non potrà essere pavimentata con cemento o<br />
asfalto. Le eventuali pavimentazioni dovranno essere realizzate con elementi<br />
prefabbricati, posti in opera a secco e facilmente rimovibili, o semplice strato <strong>di</strong> ghiaia in<br />
natura.<br />
3. Per le attività commerciali <strong>di</strong> tipo alimentare, la superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta deve essere<br />
contenuta all’interno della superficie coperta.<br />
4. Per i chioschi esistenti a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande è ammesso il<br />
superamento dei limiti <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> cui al presente articolo, all'esclusivo fine <strong>di</strong> dotare<br />
l'attività <strong>di</strong> servizi igienici. Comunque tale ulteriore superficie non dovrà superare i mq.6.<br />
5. I chioschi dovranno essere realizzati in arretramento <strong>di</strong> almeno 3,00 metri dal filo stradale<br />
o dei marciapie<strong>di</strong> e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo alla<br />
circolazione stradale, fermo restando il rispetto delle norme del Co<strong>di</strong>ce della Strada e del<br />
relativo Regolamento <strong>di</strong> Esecuzione.<br />
6. La realizzazione <strong>di</strong> nuovi chioschi o la loro sostituzione dovrà avvenire con la<br />
utilizzazione <strong>di</strong> strutture prefabbricate amovibili, dotate dei necessari servizi tecnologici,<br />
pre<strong>di</strong>sposti all'interno della struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto<br />
non suscettibile <strong>di</strong> successi ampliamenti.<br />
7. La realizzazione <strong>di</strong> chioschi o e<strong>di</strong>cole costituisce intervento <strong>di</strong> Nuova Costruzione da<br />
sottoporre al parere della CQAP. Con la domanda <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire dovrà essere<br />
prodotta attestazione circa l’inesistenza <strong>di</strong> impianti a rete nel sottosuolo interessato<br />
dall’intervento. Il rilascio del titolo abilitativo è subor<strong>di</strong>nato ad atto d’obbligo relativo alla<br />
demolizione e rimessa in pristino del sito all’atto della decadenza della concessione <strong>di</strong><br />
occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico.<br />
8. Interventi <strong>di</strong> ristrutturazione, sostituzione o ampliamento <strong>di</strong> chioschi esistenti potranno<br />
essere assentiti solo se l'intervento riporterà il chiosco nel rispetto integrale della<br />
<strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui al presente articolo.<br />
132