R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
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Art. 4.6.8 – Attività <strong>di</strong> ristorazione e <strong>di</strong> agriturismo<br />
1. Le attività <strong>di</strong> ristorazione e agrituristiche utilizzano <strong>di</strong> norma e<strong>di</strong>fici esistenti, sulla base dei<br />
precedenti articoli 4.6.3 e 4.6.4, salvo le possibilità integrative seguenti.<br />
2. Negli e<strong>di</strong>fici aventi una destinazione in atto a ristorante, albergo con servizio <strong>di</strong> ristorante<br />
o agriturismo con servizio <strong>di</strong> ristorante, o che vengano destinati a tali usi, qualora la<br />
superficie coperta dell’e<strong>di</strong>ficio non raggiunga l’estensione <strong>di</strong> 200 mq, è ammissibile la<br />
realizzazione <strong>di</strong> un ampliamento del piano terreno fino a raggiungere tale superficie,<br />
finalizzato all’ampliamento degli spazi e dei servizi per la clientela, alle seguenti<br />
con<strong>di</strong>zioni:<br />
- l’intervento è subor<strong>di</strong>nato all’esistenza <strong>di</strong> urbanizzazioni primarie adeguate a<br />
sostenere il carico <strong>di</strong> utenza stimabile o al loro contestuale adeguamento sulla base <strong>di</strong><br />
specifica convenzione o atto d’obbligo, nel quale sia inoltre sancito un vincolo <strong>di</strong><br />
destinazione per <strong>di</strong>eci anni;<br />
- l’e<strong>di</strong>ficio non sia <strong>di</strong> valore storico-architettonico o <strong>di</strong> pregio storico-culturale;<br />
- l’ampliamento sia realizzato con caratteristiche morfologiche e materiali <strong>di</strong> finitura<br />
approvati dalla CQAP sulla base della presentazione <strong>di</strong> un pre-progetto;<br />
- l’intervento rispetti tutte le altre <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui al Titolo II del PSC;<br />
- il permesso <strong>di</strong> costruire sia accompagnato da convenzione o atto d’obbligo che vincola<br />
alla demolizione dell’ampliamento in caso <strong>di</strong> successivo cambio d’uso.<br />
3. Esigenze eccedenti i suddetti limiti possono eventualmente essere <strong>di</strong>sciplinate in sede <strong>di</strong><br />
POC.<br />
Art. 4.6.9 – Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari per animali<br />
1. In correlazione al recupero e riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti per attività agrituristiche (d7) o per<br />
abitazione, o per altre destinazioni non connesse con le attività agricole, nelle relative<br />
aree <strong>di</strong> pertinenza è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> attrezzature sportive e ricreative private<br />
<strong>di</strong> piccola <strong>di</strong>mensione, quali piscine, campi da bocce e simili, <strong>di</strong> uso familiare o per gli<br />
ospiti dell’attività turistica o agrituristica, e non comportanti la realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici.<br />
2. In correlazione al recupero e riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti per attività agrituristiche (d7) o per<br />
allevamento e custo<strong>di</strong>a <strong>di</strong> animali ‘d’affezione’ (uso d5), nelle relative aree <strong>di</strong> pertinenza è<br />
ammessa la realizzazione <strong>di</strong> ricoveri per animali (ad es. tettoie aperte o box) per una Sq<br />
massima <strong>di</strong> 70 mq (per ciascuna attività), nonché recinti per animali, gabbie e simili. I<br />
ricoveri devono essere igienicamente idonei al ricovero degli animali specificati nel<br />
progetto e rispettare quanto previsto dalla Direttiva 98/55/CE sul benessere degli animali<br />
e il D.Lgs. 526/99.<br />
3. La realizzazione <strong>di</strong> tali manufatti è soggetta a titolo abilitativo accompagnato, ove<br />
opportuno, da convenzione o atto d’obbligo riguardo alla realizzazione <strong>di</strong> cortine vegetali<br />
per la mitigazione dell'impatto visivo.<br />
4. Manufatti eccedenti i limiti <strong>di</strong> cui sopra possono eventualmente essere programmati nel<br />
POC sulla base della presentazione <strong>di</strong> specifici progetti.<br />
Art. 4.6.10 – Impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia (uso c4)<br />
1. Nel territorio rurale, oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti del presente titolo, la<br />
realizzazione <strong>di</strong> impianti per l’uso c4, limitatamente alle Fonti Energetiche Rinnovabili, è<br />
ammissibile nei limiti e secondo procedure previste nelle Linee-Guida emanate con<br />
Decreto dal Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010, nonché applicando le<br />
<strong>di</strong>sposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna relativamente alle zone idonee e<br />
non idonee all’installazione.<br />
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