R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
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- costituisce manutenzione or<strong>di</strong>naria e non è soggetta ad alcuna procedura per gli e<strong>di</strong>fici<br />
non compresi nel centro storico qualora venga riproposto il medesimo colore<br />
preesistente o qualora si utilizzi una delle soluzioni <strong>di</strong> colore previste nella Cartellacolori;<br />
- è soggetta ad autorizzazione amministrativa ed è sottoposta al parere della CQAP nel<br />
caso in cui si intenda mo<strong>di</strong>ficare il colore preesistente con un colore non previsto nella<br />
Cartella-colori, e comunque qualora l’e<strong>di</strong>ficio ricada nel centro storico<br />
4. Le unità e<strong>di</strong>lizie con prospetto architettonico unitario con rifinitura a tinta devono essere<br />
tinteggiate in modo omogeneo. È vietata, <strong>di</strong> norma, la tinteggiatura parziale <strong>di</strong> facciate<br />
unitarie, anche se riferita a partizioni proprietarie; la stessa può essere ammissibile<br />
solamente a seguito <strong>di</strong> autorizzazione amministrativa, sulla base <strong>di</strong> adeguate<br />
campionature in loco.<br />
5. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, aventi<br />
caratteristiche storico-artistiche <strong>di</strong> pregio, o interessanti come testimonianza storica,<br />
quale fontane, esedre, lapi<strong>di</strong>, e<strong>di</strong>cole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc.<br />
6. In tutto il territorio comunale, a salvaguar<strong>di</strong>a dell'unitarietà dei prospetti, è vietata la<br />
chiusura <strong>di</strong> balconi e terrazzi visibili da spazi pubblici con infissi vetrati. Le chiusure <strong>di</strong><br />
detti balconi e terrazzi potranno essere autorizzate solo sulla base <strong>di</strong> un progetto riferito<br />
ad una intera facciata con<strong>di</strong>viso da parte <strong>di</strong> tutti i proprietari del fabbricato.<br />
7. Nel territorio rurale le facciate degli e<strong>di</strong>fici abitativi possono essere rifinite in intonaco <strong>di</strong><br />
malta <strong>di</strong> calce tinteggiato o in mattoni a vista.<br />
Art. 5.1.3 – Conformazione plani volumetrica e coperture degli e<strong>di</strong>fici<br />
1. Le coperture degli e<strong>di</strong>fici, se realizzate a falde inclinate, devono preferibilmente avere una<br />
forma semplice. Devono essere evitate forme complicate e atipiche, o pendenze<br />
eccessive, salvo parere favorevole della CQAP e salvo che si tratti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici per funzioni<br />
specialistiche.<br />
2. Nel territorio rurale, gli e<strong>di</strong>fici frutto <strong>di</strong> nuova costruzione o ricostruzione devono avere<br />
una forma semplice, <strong>di</strong> norma a pianta rettangolare, salvo parere favorevole della CQAP,<br />
senza elementi in aggetto quali balconi o bow-window. La copertura deve essere a falde,<br />
con forma e pendenza conformi ai modelli dell'e<strong>di</strong>lizia tra<strong>di</strong>zionale locale (normalmente a<br />
due o al massimo quattro falde congiungentisi nel colmo con pendenza compresa fra il<br />
30% e il 38%), senza abbaini o terrazzini incassati, e con manto <strong>di</strong> copertura in laterizio.<br />
Con parere favorevole della CQAP, sono ammesse coperture e manti <strong>di</strong> copertura<br />
realizzati con tecniche e materiali <strong>di</strong>versi nel caso si tratti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici specialistici o <strong>di</strong> forma<br />
o <strong>di</strong>mensioni particolari quali stalle, silos, e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni; per questi ultimi è<br />
prescritta la mitigazione dell'impatto visivo me<strong>di</strong>ante l’impianto <strong>di</strong> filari <strong>di</strong> alberature ad<br />
alto fusto al contorno.<br />
3. Nel territorio rurale per interventi <strong>di</strong> MS, RRC, RS, RE, AM non è ammessa nelle<br />
coperture la realizzazione <strong>di</strong> nuovi abbaini sporgenti dal piano <strong>di</strong> falda o <strong>di</strong> terrazzini<br />
incassati nella falda (salvo il mantenimento <strong>di</strong> abbaini o terrazzini esistenti). É ammessa<br />
l’apertura <strong>di</strong> lucernai a raso nella falda; ciascuna apertura non deve superare la superficie<br />
<strong>di</strong> mq. 1,50.<br />
4. Nel territorio rurale la misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla<br />
me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> quelle rilevabili sull’e<strong>di</strong>lizia tra<strong>di</strong>zionale, e in ogni caso non dovrà essere<br />
superiore a 50 cm.<br />
Art. 5.1.4 - Aggetti delle facciate su spazi <strong>di</strong> uso pubblico<br />
1. Gli aggetti delle facciate degli e<strong>di</strong>fici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono<br />
costituire pericolo per le persone o le cose.<br />
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