R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
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ed altezza a confine dell’e<strong>di</strong>ficio preesistente; eventuali eccedenze sono ammissibili<br />
previo accordo sottoscritto con il confinante registrato e trascritto alla conservatoria degli<br />
atti immobiliari ed allegato alla richiesta del titolo abilitativo.<br />
4. In base ad un accordo con la proprietà confinante, registrato e trascritto alla<br />
conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta del titolo<br />
abilitativo, è consentito costruire con valori <strong>di</strong> D1 inferiori a quelli in<strong>di</strong>cati ai commi<br />
precedenti fino ad un minimo <strong>di</strong> m. 3,00, come pure costruire sul confine anche qualora<br />
su detto confine non vi siano e<strong>di</strong>fici.<br />
Art. 5.2.4 - Distanza dal confine da spazi pubblici, strade o attrezzature <strong>di</strong> interesse<br />
pubblico(D2)<br />
1. Il confine che si considera ai fini della misura della <strong>di</strong>stanza D2 è quello che delimita<br />
un’area privata con aree destinate ad uso pubblico o <strong>di</strong> interesse pubblico (zone stradali<br />
o ferroviarie, zone destinate ad attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture e<br />
attrezzature <strong>di</strong> interesse generale).<br />
2. Per la <strong>di</strong>stanza D2 i valori minimi da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2 e 3<br />
del precedente Art. 5.2.3, mentre non è applicabile il comma 4.<br />
3. Nel caso <strong>di</strong> confine con sede stradale all’interno del perimetro del territorio urbanizzato,<br />
ad integrazione delle norme del Co<strong>di</strong>ce della Strada e del suo regolamento applicativo<br />
(41) , negli interventi <strong>di</strong> NC, AM <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o impianti, devono essere rispettate le seguenti<br />
<strong>di</strong>stanze minime dal confine della sede stradale:<br />
41 Salvo successiva mo<strong>di</strong>ficazioni le <strong>di</strong>stanze minime fissate dal Regolamento <strong>di</strong> esecuzione e attuazione del Co<strong>di</strong>ce<br />
della Strada sono le seguenti:<br />
Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.)<br />
(Fasce <strong>di</strong> rispetto fuori dai centri abitati)<br />
La <strong>di</strong>stanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire<br />
qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profon<strong>di</strong>tà dei canali, fossi od<br />
escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.<br />
Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'Art. 4 del co<strong>di</strong>ce, le <strong>di</strong>stanze dal confine stradale, da<br />
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti<br />
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:<br />
60 m per le strade <strong>di</strong> tipo A;<br />
40 m per le strade <strong>di</strong> tipo B;<br />
30 m per le strade <strong>di</strong> tipo C;<br />
20 m per le strade <strong>di</strong> tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'Art. 3, comma 1, n. 52 del<br />
co<strong>di</strong>ce;<br />
10 m per le "strade vicinali" <strong>di</strong> tipo F;<br />
2bis. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'Art. 4 del co<strong>di</strong>ce, ma all'interno delle zone previste come<br />
e<strong>di</strong>ficabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile <strong>di</strong><br />
attuazione <strong>di</strong>retta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le <strong>di</strong>stanze dal<br />
confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli<br />
ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:<br />
30 m per le strade <strong>di</strong> tipo A;<br />
20 m per le strade <strong>di</strong> tipo B;<br />
10 m per le strade <strong>di</strong> tipo C;<br />
2ter. Per le strade <strong>di</strong> tipo F, nel caso <strong>di</strong> cui al comma 2-bis, non sono stabilite <strong>di</strong>stanze minime dal confine stradale ai<br />
fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite <strong>di</strong>stanze minime dalle strade <strong>di</strong> quartiere dei<br />
nuovi inse<strong>di</strong>amenti e<strong>di</strong>lizi previsti o in corso <strong>di</strong> realizzazione.<br />
2quater. Le <strong>di</strong>stanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione <strong>di</strong> muri <strong>di</strong><br />
cinta, <strong>di</strong> qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:<br />
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