R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. Le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli che seguono costituiscono norme transitorie <strong>di</strong> raccordo con i<br />
suddetti Regolamenti e decadono se sostituite da specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> tali<br />
Regolamenti .<br />
5. Qualora l’intervento riguar<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o aree nei centri storici ovvero e<strong>di</strong>fici tutelati in quanto<br />
<strong>di</strong> interesse storico-architettonico o <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale, e relative<br />
pertinenze, gli interventi sono sottoposti al parere della Commissione per la Qualità<br />
architettonica e il paesaggio (CQAP) <strong>di</strong> cui al Capo 6.1. In questi casi, le norme dei<br />
regolamenti <strong>di</strong> cui al comma 3 e quelle <strong>di</strong> cui al presente capo si applicano fatta salva<br />
l’applicazione <strong>di</strong> quelle eventualmente più restrittive <strong>di</strong> cui all’art. 4.1.4. Quando<br />
l’intervento riguarda immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 è<br />
richiesto il nulla-osta della competente Soprintendenza.<br />
Art. 5.3.2 - Manufatti <strong>di</strong> pubblica utilità applicati agli e<strong>di</strong>fici<br />
1. L'Amministrazione Comunale, per ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse, previo avviso agli<br />
interessati, ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle<br />
costruzioni <strong>di</strong> qualsiasi natura, cartelli, insegne, segnali, manufatti, nonché supporti per<br />
sostenere apparecchi relativi ai servizi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico e relative condutture <strong>di</strong><br />
alimentazione. I proprietari hanno l'obbligo <strong>di</strong> non rimuoverli e <strong>di</strong> provvedere al loro<br />
ripristino nel caso che venissero <strong>di</strong>strutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.<br />
2. La visibilità dei cartelli e segnali <strong>di</strong> pubblica utilità <strong>di</strong> cui al comma precedente deve<br />
essere assicurata, anche attraverso il controllo dello sviluppo della vegetazione da parte<br />
dei relativi proprietari.<br />
3. Il proprietario, prima <strong>di</strong> iniziare qualsiasi lavoro nella parte <strong>di</strong> un fabbricato al quale sia<br />
apposto uno degli apparecchi o in<strong>di</strong>catori elencati in precedenza, deve darne avviso al<br />
Sindaco e/o all'Ente/Azienda interessata, che prescrivono le cautele del caso.<br />
4.. L'Amministrazione Comunale adotta come scelta <strong>di</strong> fondo, l'eliminazione progressiva <strong>di</strong><br />
tutti gli impianti aerei esistenti, programmandone l'interramento, ove possibile, in<br />
occasione dei singoli interventi <strong>di</strong> adeguamento tecnologico o rinnovo. È fatto obbligo agli<br />
enti interessati <strong>di</strong> rimuovere gli impianti in <strong>di</strong>suso, come fili, cavi, tubazioni, ecc, con il<br />
ripristino della superficie muraria.<br />
Art. 5.3.3 –Monumenti e targhe commemorative<br />
1. I progetti per nuovi monumenti, cippi e targhe <strong>di</strong> tipo commemorativo e/o celebrativo<br />
devono essere documentati con <strong>di</strong>segni e corredati <strong>di</strong> una planimetria sulla sistemazione<br />
dell'intorno e sono soggetti ad autorizzazione amministrativa <strong>di</strong> cui all’art. 5.3.1, sia che<br />
sorgano su area privata che pubblica.<br />
2. I progetti <strong>di</strong> iscrizioni quali lapi<strong>di</strong>, targhe ecc. devono in<strong>di</strong>care il testo, i caratteri, il<br />
materiale e documentare con fotografie il luogo <strong>di</strong> installazione.<br />
Art. 5.3.4 - Erogatori automatici <strong>di</strong> prodotti o servizi<br />
1. Per l’installazione <strong>di</strong> erogatori automatici <strong>di</strong> prodotti o servizi, quali cabine fotografiche,<br />
telefoni pubblici, erogatori <strong>di</strong> biglietti, sigarette e altri prodotti, sportelli “bancomat”, e<br />
simili, sul suolo pubblico o anche applicati ad e<strong>di</strong>fici privati ma in posizione fruibile da<br />
suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico (es. porticati <strong>di</strong> uso pubblico), è necessaria la sola<br />
Concessione <strong>di</strong> Occupazione <strong>di</strong> Suolo Pubblico, nel rispetto comunque delle seguenti<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> installazione:<br />
a) non interferenza con e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore storico-architettonico;<br />
b) non interferenza con percorsi pedonali o ciclabili;<br />
c) verifica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza;<br />
141