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R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...

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Art. 1.3.8 – Prescrizioni riguardo alla Sa<br />

1. Per ogni unità immobiliare residenziale <strong>di</strong> nuova costruzione è obbligatoria la<br />

realizzazione <strong>di</strong> una cantina e <strong>di</strong> un’autorimessa, per almeno 20 mq <strong>di</strong> Sa complessivi .<br />

2. Nelle unità e<strong>di</strong>lizie prevalentemente residenziali costituite da sei o più unità immobiliari<br />

abitative, è obbligatoria la realizzazione al piano terreno o seminterrato <strong>di</strong> un vano<br />

comune ad uso deposito biciclette e altri usi comuni per una superficie accessoria <strong>di</strong><br />

almeno 2 mq. per ogni alloggio. La prescrizione non si applica alle residenze a schiera e<br />

agli e<strong>di</strong>fici preesistenti già costituiti da quattro o più unità immobiliari.<br />

3. Per ogni unità immobiliare abitativa <strong>di</strong> nuova costruzione dotata <strong>di</strong> un’area a verde privato<br />

pertinenziale della superficie superire a 100 mq. è obbligatoria la realizzazione, integrata<br />

nell’e<strong>di</strong>ficio, <strong>di</strong> un vano accessorio per il ricovero degli attrezzi da giar<strong>di</strong>no, della misura<br />

minima <strong>di</strong> mq. 4, aperto <strong>di</strong>rettamente sul giar<strong>di</strong>no e non accessibile dall’interno<br />

dell’alloggio.<br />

4. I sottotetti che non rispettano i requisiti <strong>di</strong> abitabilità, o che non possono essere resi<br />

abitabili ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n.11/98 14 , non possono avere superfici<br />

illuminanti, salvo un solo lucernaio in falda per ogni coperto della misura massima <strong>di</strong> m.<br />

0,6 X 0,6 ai fini dell’accesso al coperto per operazioni <strong>di</strong> manutenzione. Sono fatte salve<br />

eventuali superfici illuminanti più estese preesistenti.<br />

14 La legge regionale n. 11 del 1998 prevede la possibilità <strong>di</strong> rendere abitabili i sottotetti esistenti alla<br />

data <strong>di</strong> entrata in vigore della legge stessa ( 8/4/1998) assicurando parametri inferiori a quelli<br />

or<strong>di</strong>nariamente richiesti per i vani abitabili riguardo all’altezza utile me<strong>di</strong>a e al rapporto illuminante (si<br />

vedano anche i requisiti cogenti R.C.3.6 – illuminamento naturale- e R.C. 7.2 – <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> spazi<br />

minimi – nell’Allegato A1.<br />

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