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R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...

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4. Le aree U, salvo <strong>di</strong>versa in<strong>di</strong>cazione del POC., devono essere sistemate con manto<br />

erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco <strong>di</strong> essenze ammissibili e le norme<br />

<strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> cui al Regolamento comunale del Verde, ovvero, in assenza <strong>di</strong> questo,<br />

secondo le norme del successivo Capo 3.2, nonché arredate con attrezzature per la<br />

fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e<br />

ciclabili che percorrono le aree a verde.<br />

5. Non sono computabili come U<br />

- le aiuole stradali e le aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni <strong>di</strong> arredo, <strong>di</strong><br />

mitigazione degli impatti e <strong>di</strong> ambientazione delle se<strong>di</strong> stradali;<br />

- le aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all’interno delle fasce <strong>di</strong> pertinenza<br />

(fascia A) <strong>di</strong> strade <strong>di</strong> tipo A, B, C, D (che possono tuttavia essere utilizzate come<br />

parcheggi);<br />

- le aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione <strong>di</strong> invaso <strong>di</strong> raccolta e<br />

accumulo delle acque piovane;<br />

- le aree comprese all’interno delle fasce <strong>di</strong> rispetto degli elettrodotti (che possono<br />

tuttavia essere utilizzate come parcheggi);<br />

- le aree sistemate a verde che non raggiungono la superficie minima <strong>di</strong> almeno mq.<br />

100;<br />

- le aree che per le caratteristiche morfologiche o <strong>di</strong> localizzazione non siano fruibili<br />

ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all’art. A-24 comma 2 della L.R.<br />

20/2000;<br />

Le aree <strong>di</strong> cui ai punti precedenti sistemate a verde sono da considerarsi dotazioni ecologiche.<br />

6. Qualora il POC preveda una utilizzazione delle aree U per la realizzazione <strong>di</strong> particolari<br />

e<strong>di</strong>fici o attrezzature per servizi collettivi, esse devono essere cedute al <strong>Comune</strong> con<br />

semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo in<strong>di</strong>cazioni del SUE.<br />

7. Nel caso <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>retti, le dotazioni <strong>di</strong> cui all’art. 3.1.6 devono essere<br />

in<strong>di</strong>viduate nel progetto e cedute al <strong>Comune</strong> entro al data <strong>di</strong> inizio dei lavori, con firma <strong>di</strong><br />

atto d'obbligo al momento del ritiro del permesso <strong>di</strong> costruire. Esse sono <strong>di</strong> norma<br />

reperite nell'ambito del lotto <strong>di</strong> intervento; possono anche essere localizzate in aree<br />

<strong>di</strong>verse purché non eccessivamente <strong>di</strong>stanti e purché tale localizzazione sia considerata<br />

idonea e utile da parte del Responsabile del SUE.<br />

Art. 3.1.8 - Cessione <strong>di</strong> aree per attrezzature e spazi collettivi – Casi <strong>di</strong> monetizzazione<br />

1. Negli interventi <strong>di</strong>retti non programmati dal POC all’interno dei centri storici, nel territorio<br />

urbano consolidato e negli ambiti specializzati per attività produttive, l’onere della cessione<br />

delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei<br />

commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dalla delibera comunale relativa<br />

agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione.<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> cui al primo comma, qualora il calcolo delle quantità <strong>di</strong> aree da cedere <strong>di</strong>a luogo<br />

a una superficie <strong>di</strong> parcheggi pubblici P1 inferiori o uguale a 3 posti auto o a una superficie<br />

a verde (U) inferiore a 300 mq., ovvero nel caso in cui, per i parcheggi, non siano<br />

rispettabili le norme del co<strong>di</strong>ce della Strada, il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento decide sulla<br />

eventuale proposta <strong>di</strong> monetizzazione, ovvero la prescrive.<br />

3. Qualora il calcolo della quantità <strong>di</strong> aree da cedere <strong>di</strong>a luogo a superfici superiori il<br />

Responsabile del SUE può accettare o prescrive la monetizzazione in casi particolari, sulla<br />

base <strong>di</strong> specifiche motivazioni, e previa conforme decisione della CQAP Le motivazioni<br />

devono riguardare l’oggettiva <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> realizzare dotazioni idonee e accessibili nell’area<br />

<strong>di</strong> intervento o nelle vicinanze.<br />

4. Per quanto riguarda le attività <strong>di</strong> commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei<br />

soli seguenti casi:<br />

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