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R E G O L A M E N T O U R B A N IS T IC O - Comune di Rimini ...

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quelle limitrofe esistenti rimanendo in ogni caso esclusa l'imitazione <strong>di</strong> materiali naturali<br />

con altri materiali.<br />

6. Nel territorio rurale intorno agli e<strong>di</strong>fici abitativi sono ammesse nuove recinzioni<br />

esclusivamente in siepe viva, con eventuale rete metallica <strong>di</strong> altezza non superiore a<br />

m.1,20 e senza cordolo <strong>di</strong> base inglobata nella siepe, in modo che, a piante sviluppate,<br />

non sia visibile. E' ammessa la realizzazione <strong>di</strong> cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali,<br />

anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura. Le siepi dovranno essere realizzate con<br />

essenze autoctone. E’ ammessa la realizzazione <strong>di</strong> recinti per animali, anche <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa<br />

tipologia, purché non ricomprendano all’interno e<strong>di</strong>fici abitattivi. Sono fatte salve le<br />

prescrizioni che prevedono siepi più alte e cortine vegetali arboree con finalità <strong>di</strong><br />

mitigazione dell’impatto visivo al contorno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici specialistici (allevamenti, silos,<br />

magazzini, ricoveri <strong>di</strong> macchine agricole e simili).<br />

Art. 5.1.6 - Autorimesse<br />

1. Le autorimesse chiuse pertinenziali devono <strong>di</strong> norma essere accorpate all'e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> cui<br />

sono pertinenza. La realizzazione <strong>di</strong> autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti e<strong>di</strong>fici<br />

separati dall'e<strong>di</strong>ficio principale può essere ammessa solo qualora la soluzione venga<br />

ritenuta decorosa in relazione al contesto su parere della Commissione Qualità <strong>di</strong> cui al<br />

Capo 6.1.<br />

2. Negli e<strong>di</strong>fici condominiali con più <strong>di</strong> quattro unità immobiliari, a palazzina o in linea, deve<br />

essere evitata la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse al piano terreno con le aperture in<br />

sequenza all'esterno dell'e<strong>di</strong>ficio nel lato o nei lati prospicienti le strade pubbliche. Tale<br />

soluzione può viceversa essere accettabile per le tipologie a schiera e nelle case<br />

monofamiliari o bifamiliari.<br />

Art. 5.1.7 - Apertura dei sotterranei su spazi <strong>di</strong> uso pubblico<br />

1. Le aperture dei sotterranei su spazi <strong>di</strong> uso pubblico dovranno essere praticate<br />

verticalmente sulle strutture perimetrali e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in<br />

piano se ubicate sotto i portici, purchè dotate <strong>di</strong> chiusure adeguate, con superfici <strong>di</strong><br />

calpestio scabre, or<strong>di</strong>natamente <strong>di</strong>sposte e a perfetto livello dei pavimenti. I materiali <strong>di</strong><br />

protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'e<strong>di</strong>ficio e<br />

dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.<br />

Art. 5.1.8 –Depositi <strong>di</strong> materiali a cielo aperto<br />

1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito <strong>di</strong> materiali a cielo aperto. Con<br />

autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> depositi provvisori non<br />

comportanti lavori e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> pavimentazione o comunque <strong>di</strong> trasformazione del suolo<br />

ine<strong>di</strong>ficato. L’autorizzazione per tali depositi temporanei non può riguardare aree che<br />

siano soggette ad una qualsiasi delle tutele <strong>di</strong> cui al Titolo II delle Norme del PSC, le<br />

aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici tutelati in quanto riconosciuti <strong>di</strong> interesse storico-architettonico<br />

o <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale.<br />

2. Le autorizzazioni temporanee <strong>di</strong> cui al primo comma sono rilasciate solo per determinate<br />

tipologie <strong>di</strong> merci a giu<strong>di</strong>zio dell’Amministrazione comunale previa convenzione<br />

accompagnata da adeguate garanzie fideiussorie che assicuri lo sgombero e la bonifica<br />

del sito alla cessazione dell’autorizzazione. Nuove autorizzazioni sono rilasciabili solo in<br />

correlazione al riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti nelle relative aree <strong>di</strong> pertinenza.<br />

3. Negli ambiti specializzati per attività produttive e nelle aree che ospitano attrezzature <strong>di</strong><br />

pubblica utilità i depositi all'aperto <strong>di</strong> materiali, ivi compreso i materiali e<strong>di</strong>li, i veicoli, i<br />

rottami e i materiali da riciclare possono essere ammessi a con<strong>di</strong>zione che non arrechino<br />

<strong>di</strong>sturbo al decoro dell'ambiente circostante. Tali depositi dovranno pertanto essere<br />

recintati con siepi vive, cortine <strong>di</strong> alberature ad alto fusto, ovvero con recinzioni cieche<br />

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