la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
amministrazioni pubbliche e i consumatori, sia l’obbligo di adottare misure al fine di<br />
prevenire l’avvenimento <strong>dei</strong> danno. Tuttavia, in concreto, <strong>la</strong> legge non specifica in<br />
modo dettagliato né i requisiti specifici di tale obbligo <strong>del</strong>l’informazione, né le azioni<br />
concrete da intraprendere per premunirsi contro i rischi.<br />
In ogni caso, a seguito <strong>dei</strong> recenti scandali che hanno coinvolto note imprese<br />
produttrici di giocattoli e <strong>prodotti</strong> alimentari, va notato che con i decreti <strong>del</strong>l’Autorità<br />
Generale di Supervisione di Qualità, Ispezione e Quarantena No. 98 e No. 101 <strong>del</strong> 27<br />
agosto 2007, le misure di ritiro e di richiamo hanno cominciato a trovare<br />
un’applicazione concreta.<br />
Al riguardo, vale <strong>la</strong> pena di ricordare che l’allegato I <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva 2001/95/CE<br />
sul<strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> generale <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> specifica dettagliatamente i requisiti re<strong>la</strong>tivi alle<br />
informazioni sui <strong>prodotti</strong> non conformi all’obbligo generale di <strong>sicurezza</strong> che devono<br />
essere fornite alle Autorità competenti da produttori e distributori. In partico<strong>la</strong>re, in<br />
caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: a) partico<strong>la</strong>ri<br />
che consentano una precisa identificazione <strong>del</strong> prodotto o <strong>del</strong> lotto di <strong>prodotti</strong> in<br />
questione; b) una descrizione completa <strong>del</strong> rischio presentato dai <strong>prodotti</strong> interessati; c)<br />
tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto 190 ; d) una<br />
descrizione <strong>dei</strong> provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.<br />
190<br />
Il concetto di rintracciabilità, nato e sviluppatosi con le esigenze <strong>del</strong> settore alimentare – nel cui<br />
ambito è stato introdotto in via obbligatoria dal rego<strong>la</strong>mento CE 178/02 oltre che da normative specifiche<br />
( v. ad es. il rego<strong>la</strong>mento 1760/2000 sull’etichettatura <strong>del</strong>le carni bovine) – , è diventato uno strumento<br />
chiave sul<strong>la</strong> scena <strong>del</strong> mercato, poiché i principi e <strong>la</strong> logica che lo governano possono valere ugualmente<br />
per tutti i <strong>prodotti</strong>, e in un futuro non lontano appare destinato ad essere imposto a tutto ciò che concerne<br />
l’essere umano.<br />
La rintracciabilità consiste nel<strong>la</strong> capacità di ricostruire <strong>la</strong> storia di un prodotto dal<strong>la</strong> sua origine<br />
fino al consumatore finale, attraverso l’identificazione e <strong>la</strong> documentazione di tutte le attività, i materiali<br />
e gli operatori che concorrono al<strong>la</strong> produzione, al<strong>la</strong> trasformazione e al<strong>la</strong> distribuzione <strong>del</strong> bene.<br />
Funzione primaria <strong>del</strong><strong>la</strong> rintracciabilità è garantire <strong>la</strong> salute e <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> <strong>dei</strong> consumatori, consentendo<br />
di ritirare dal mercato in modo mirato il prodotto non conforme e di individuare in modo chiaro e<br />
specifico le eventuali <strong>responsabilità</strong>. Presupposti base per ottemperare correttamente a tale compito sono<br />
rappresentati dal<strong>la</strong> possibilità di documentare i vari passaggi compiuti lungo <strong>la</strong> catena produttiva e<br />
distributiva, e di disporre di elementi conoscitivi e metodici per gli accertamenti strumentali. Appare<br />
quindi evidente che, oltre alle funzioni evidenziate, <strong>la</strong> rintracciabilità riveste anche un’importanza<br />
strategica fondamentale per le imprese, in quanto un efficiente sistema di rintracciabilità rappresenta un<br />
119