17.08.2013 Views

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

amministrazioni pubbliche e i consumatori, sia l’obbligo di adottare misure al fine di<br />

prevenire l’avvenimento <strong>dei</strong> danno. Tuttavia, in concreto, <strong>la</strong> legge non specifica in<br />

modo dettagliato né i requisiti specifici di tale obbligo <strong>del</strong>l’informazione, né le azioni<br />

concrete da intraprendere per premunirsi contro i rischi.<br />

In ogni caso, a seguito <strong>dei</strong> recenti scandali che hanno coinvolto note imprese<br />

produttrici di giocattoli e <strong>prodotti</strong> alimentari, va notato che con i decreti <strong>del</strong>l’Autorità<br />

Generale di Supervisione di Qualità, Ispezione e Quarantena No. 98 e No. 101 <strong>del</strong> 27<br />

agosto 2007, le misure di ritiro e di richiamo hanno cominciato a trovare<br />

un’applicazione concreta.<br />

Al riguardo, vale <strong>la</strong> pena di ricordare che l’allegato I <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva 2001/95/CE<br />

sul<strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> generale <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> specifica dettagliatamente i requisiti re<strong>la</strong>tivi alle<br />

informazioni sui <strong>prodotti</strong> non conformi all’obbligo generale di <strong>sicurezza</strong> che devono<br />

essere fornite alle Autorità competenti da produttori e distributori. In partico<strong>la</strong>re, in<br />

caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: a) partico<strong>la</strong>ri<br />

che consentano una precisa identificazione <strong>del</strong> prodotto o <strong>del</strong> lotto di <strong>prodotti</strong> in<br />

questione; b) una descrizione completa <strong>del</strong> rischio presentato dai <strong>prodotti</strong> interessati; c)<br />

tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto 190 ; d) una<br />

descrizione <strong>dei</strong> provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.<br />

190<br />

Il concetto di rintracciabilità, nato e sviluppatosi con le esigenze <strong>del</strong> settore alimentare – nel cui<br />

ambito è stato introdotto in via obbligatoria dal rego<strong>la</strong>mento CE 178/02 oltre che da normative specifiche<br />

( v. ad es. il rego<strong>la</strong>mento 1760/2000 sull’etichettatura <strong>del</strong>le carni bovine) – , è diventato uno strumento<br />

chiave sul<strong>la</strong> scena <strong>del</strong> mercato, poiché i principi e <strong>la</strong> logica che lo governano possono valere ugualmente<br />

per tutti i <strong>prodotti</strong>, e in un futuro non lontano appare destinato ad essere imposto a tutto ciò che concerne<br />

l’essere umano.<br />

La rintracciabilità consiste nel<strong>la</strong> capacità di ricostruire <strong>la</strong> storia di un prodotto dal<strong>la</strong> sua origine<br />

fino al consumatore finale, attraverso l’identificazione e <strong>la</strong> documentazione di tutte le attività, i materiali<br />

e gli operatori che concorrono al<strong>la</strong> produzione, al<strong>la</strong> trasformazione e al<strong>la</strong> distribuzione <strong>del</strong> bene.<br />

Funzione primaria <strong>del</strong><strong>la</strong> rintracciabilità è garantire <strong>la</strong> salute e <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> <strong>dei</strong> consumatori, consentendo<br />

di ritirare dal mercato in modo mirato il prodotto non conforme e di individuare in modo chiaro e<br />

specifico le eventuali <strong>responsabilità</strong>. Presupposti base per ottemperare correttamente a tale compito sono<br />

rappresentati dal<strong>la</strong> possibilità di documentare i vari passaggi compiuti lungo <strong>la</strong> catena produttiva e<br />

distributiva, e di disporre di elementi conoscitivi e metodici per gli accertamenti strumentali. Appare<br />

quindi evidente che, oltre alle funzioni evidenziate, <strong>la</strong> rintracciabilità riveste anche un’importanza<br />

strategica fondamentale per le imprese, in quanto un efficiente sistema di rintracciabilità rappresenta un<br />

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!