la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
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esponsabilità civile.<br />
La proposta Jolowicz- Lorenz-Tunc (dai nomi <strong>dei</strong> componenti <strong>la</strong> Commissione)<br />
rimase in una situazione di stallo per quasi sei anni. Il testo <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva, poi<br />
approvato nel luglio <strong>del</strong> 1985, risolve <strong>la</strong> questione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> (o no) <strong>del</strong><br />
<strong>produttore</strong> in caso di danni provocati da rischi di sviluppo con una soluzione di<br />
compromesso, e cioè <strong>la</strong>sciandone agli Stati membri <strong>la</strong> decisione finale 34 . Del resto,<br />
come sempre accade quando si crea un contrasto insuperabile, l’unica strada<br />
percorribile è quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> “compromesso”.<br />
Come è noto, una <strong>responsabilità</strong> <strong>del</strong> <strong>produttore</strong> che fosse estesa anche ai rischi di<br />
sviluppo avrebbe effetti sostanzialmente estranei alle funzioni di un moderno sistema di<br />
<strong>responsabilità</strong> civile. L’estensione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> <strong>del</strong> <strong>produttore</strong> anche ai rischi di<br />
sviluppo è stata sancita solo dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>del</strong> Lussemburgo e <strong>del</strong><strong>la</strong> Fin<strong>la</strong>ndia (<strong>la</strong><br />
Spagna, pur non utilizzando l’opzione concessale dal<strong>la</strong> direttiva, ha previsto, con una<br />
legis<strong>la</strong>izone separata, <strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> <strong>del</strong> <strong>produttore</strong> per i danni creati da medicinali e<br />
da <strong>prodotti</strong> alimentari) e non, invece, dalle altre legis<strong>la</strong>zioni europee: l’argomento<br />
principale addotto come causa giustificativa di tale scelta è che <strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong><br />
oggettiva può efficacemente funzionare solo là dove si sia in presenza di rischi ben<br />
calco<strong>la</strong>bili e determinabili (e questa è stata l’opinione espressa dal<strong>la</strong> commissione<br />
ministeriale presieduta da Pietro Trimarchi). Una <strong>responsabilità</strong> comprensiva <strong>dei</strong> rischi<br />
di sviluppo avrebbe una valenza “panassicurativa” e riparatoria: non idonea a integrare<br />
anche le altre funzioni di un moderno sistema di <strong>responsabilità</strong> civile.<br />
La direttiva finalmente approvata il 25 luglio 1985, con il n. 374, ha costituito il<br />
34<br />
Il considerando n. 16 <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva così recita: “considerando che per analoghe ragioni <strong>la</strong><br />
possibilità ad un <strong>produttore</strong> di liberarsi dal<strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> se prova che lo stato <strong>del</strong>le conoscenze<br />
scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo il prodotto in circo<strong>la</strong>zione non permetteva di scoprire<br />
l'esistenza <strong>del</strong> difetto, può essere considerata in taluni stati membri come una restrizione ingiustificata<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> protezione <strong>dei</strong> consumatori; che deve quindi essere possibile ad uno Stato membro mantenere nel<strong>la</strong><br />
sua legis<strong>la</strong>zione o prescrivere con una nuova legis<strong>la</strong>zione l’inammissibilità di tale prova liberatoria; che<br />
in caso di nuova legis<strong>la</strong>zione il ricorso a questa deroga deve tuttavia essere subordinato ad una procedura<br />
di status quo comunitaria per aumentare, se possibile, in modo uniforme il grado di protezione <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
Comunità”.<br />
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