17.08.2013 Views

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dall’art. 1, come si può ben intendere dal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione <strong>del</strong><strong>la</strong> norma, <strong>la</strong> direttiva ha<br />

introdotto una vera e propria <strong>responsabilità</strong> oggettiva, perché prescinde<br />

dall’accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> colpa; il danneggiato (si dice all’art. 4) “deve provare il danno,<br />

il difetto e <strong>la</strong> connessione causale tra difetto e danno”.<br />

L’attenzione si accentra, quindi, non sul criterio di imputazione <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

<strong>responsabilità</strong>, che anche se non menzionato, può identificarsi nel rischio o, se si<br />

preferisce, nel<strong>la</strong> immissione medesima <strong>del</strong> prodotto nel mercato, ma piuttosto sul<strong>la</strong><br />

nozione di difetto <strong>del</strong> prodotto. A questo proposito, l’art. 6 dispone che «un prodotto è<br />

difettoso quando non offre <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> che ci si può legittimamente attendere tenuto<br />

conto di tutte le circostanze», tra cui si annovera (senza ragione di completezza), <strong>la</strong><br />

presentazione <strong>del</strong> prodotto, l’uso cui il prodotto è ragionevolmente destinato, il<br />

momento <strong>del</strong><strong>la</strong> messa in circo<strong>la</strong>zione.<br />

La portata assai generale <strong>del</strong><strong>la</strong> norma è tuttavia limitata dal<strong>la</strong> previsione di<br />

specifiche cause di esclusione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong>, nonché da cause di esclusione o<br />

diminuzione <strong>del</strong> risarcimento.<br />

Quanto alle esclusioni di <strong>responsabilità</strong>, precisa l’art. 7 che il <strong>produttore</strong> non è<br />

responsabile se non ha messo il prodotto in circo<strong>la</strong>zione, se il difetto non esisteva al<br />

momento in cui il prodotto è entrato nel mercato, se <strong>la</strong> vendita non è avvenuta a scopo<br />

economico, se il difetto è dovuto al<strong>la</strong> conformità a regole imperative emanate dai poteri<br />

pubblici, se lo stato <strong>del</strong><strong>la</strong> scienza e <strong>del</strong><strong>la</strong> tecnica <strong>del</strong> momento <strong>del</strong><strong>la</strong> immissione sul<br />

mercato non poteva consentire l’accertamento <strong>del</strong> difetto (con ciò si esclude <strong>la</strong><br />

<strong>responsabilità</strong> per i rischi <strong>del</strong>lo sviluppo, su cui vedi retro, par. precedente) e, nel caso<br />

di <strong>produttore</strong> di parte componente, quando risulta che il difetto è dovuto al<strong>la</strong><br />

concezione <strong>del</strong> prodotto in cui è stata incorporata <strong>la</strong> parte o alle istruzioni date dal<br />

<strong>produttore</strong> <strong>del</strong> prodotto.<br />

Quanto al risarcimento, il quantum, in concreto, esso può essere diminuito, o<br />

addirittura escluso, se vi è concorso di colpa <strong>del</strong> danneggiato (all’art. 8).<br />

La disciplina europea è poi sottoposta a precise limitazioni temporali: è previsto,<br />

infatti, un termine di prescrizione triennale e un termine di decadenza di dieci anni dal<strong>la</strong><br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!