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la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

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– ha optato per un concetto generico e indeterminato, ponendo in connessione difetto e<br />

mancanza di <strong>sicurezza</strong>. Tuttavia, e questa volta ben diversamente dal<strong>la</strong> maggior parte<br />

<strong>dei</strong> legis<strong>la</strong>tori <strong>del</strong>l’Unione europea, il legis<strong>la</strong>tore cinese non ha indicato i criteri<br />

operativi con i quali tale generica definizione deve essere re<strong>la</strong>zionata 221 .<br />

Con riferimento al<strong>la</strong> seconda parte <strong>del</strong><strong>la</strong> norma in esame, alcuni studiosi cinesi<br />

ritengono che essa costituisca un criterio imperativo sul<strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> completando<br />

quello generale proposto dal<strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong><strong>la</strong> medesima norma 222 . Invero, sul punto,<br />

sorgono forti dubbi, in quanto <strong>la</strong> norma, prevedendo che «in presenza degli standards<br />

nazionali o settoriali che salvaguardano <strong>la</strong> salute <strong>del</strong><strong>la</strong> persona e <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> personale<br />

o <strong>del</strong><strong>la</strong> proprietà, il prodotto è difettoso quando non è conforme agli standards<br />

medesimi» sembrerebbe implicitamente affermare che se, invece, il prodotto è<br />

conforme a tali standard, allora sia da considerare automaticamente non difettoso. Al<br />

riguardo, tuttavia, va rilevato che, se <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione <strong>dei</strong> suddetti standards è un indice<br />

sicuro di mancanza di <strong>sicurezza</strong>, e quindi di difettosità, non è invece altrettanto sicuro<br />

221<br />

Si pensi all’art. 117 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo Italiano, per il compimento <strong>del</strong><strong>la</strong> valutazione <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

difettosità che si presenta come un’operazione ermeneutica estremamente complessa, il legis<strong>la</strong>tore ha<br />

indicato una serie di circostanze da tenere in considerazione, e in partico<strong>la</strong>re:a) il modo in cui il prodotto<br />

è stato messo in circo<strong>la</strong>zione, <strong>la</strong> sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le<br />

avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti<br />

che, in re<strong>la</strong>zione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato<br />

messo in circo<strong>la</strong>zione.<br />

Si osserva anche <strong>la</strong> nota tripartizione <strong>dei</strong> difetti e<strong>la</strong>borate dal<strong>la</strong> dottrina tedesca(su cui v. U.<br />

CARNEVALI, La <strong>responsabilità</strong> <strong>del</strong> <strong>produttore</strong>, Mi<strong>la</strong>no, 1974, passim, spec. pp. 29 ss.; 250 ss.), in:<br />

“difetti di fabbricazione” in senso stretto (che costituiscono un tipico rischio d’impresa, in quanto<br />

derivanti da una momentanea défail<strong>la</strong>nce <strong>del</strong>l’impianto produttivo o di qualche addetto all’impianto, e<br />

perciò re<strong>la</strong>tive a singoli esemp<strong>la</strong>ri di una produzione); “difetti di costruzione” (che investono l’intera<br />

categoria di <strong>prodotti</strong> in quanto derivanti dall’utilizzo di materie o componenti inadatte, inadeguata<br />

progettazione, insufficiente sperimentazione, ecc.) e “difetti di informazione” (che dipendono dal<strong>la</strong><br />

negligenza <strong>del</strong> <strong>produttore</strong> quali conseguenza di omesse, insufficienti o inadeguate informazioni sul<br />

prodotto e sull’uso corretto <strong>del</strong>lo stesso). In effetti, il nucleo sostanziale che accomuna le tre categorie di<br />

difetti consiste proprio nel<strong>la</strong> mancanza di <strong>sicurezza</strong>. A questa triplice distinzione si aggiunge una quarta<br />

categoria di difetti: quelli “imprevedibili” (ossia non conoscibili, neppure sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong>lo stato più<br />

avanzato <strong>del</strong>le conoscenze scientifiche e tecniche, al momento <strong>del</strong><strong>la</strong> messa in commercio).<br />

222<br />

V. Jianping ZHU, La ricerca su alcune questioni in attuazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Product Quality Law in<br />

Cina, cit., p. 13.<br />

140

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