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la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

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progettazione e fabbricazione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> stessi. Questi saranno ragionevolmente<br />

chiamati a rispettare le prescrizioni di <strong>sicurezza</strong> solo limitatamente al<strong>la</strong> loro attività,<br />

ossia rispetto al proprio rapporto con gli altri professionisti e a quello con i clienti.<br />

Un altro punto sostanzialmente innovativo <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva generale, che offre un<br />

sistema di <strong>sicurezza</strong> per quei <strong>prodotti</strong> non ancora rego<strong>la</strong>ti, è quello di affidare a<br />

produttori e commercianti una serie di obblighi generali di controllo e di informazione.<br />

All’art. 3 sono menzionati, infatti, in capo al <strong>produttore</strong>, il dovere di informare i<br />

consumatori <strong>dei</strong> rischi inerenti ad un loro prodotto e di adottare misure proporzionate<br />

per tute<strong>la</strong>re i consumatori. Per il distributore vale invece un dovere di diligenza nel<br />

col<strong>la</strong>borare con il <strong>produttore</strong> e con le Autorità nazionali in tutte quelle azioni volte a<br />

tute<strong>la</strong>re i consumatori.<br />

La direttiva prevede inoltre una serie di criteri sul<strong>la</strong> cui base valutare <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong><br />

di un prodotto e dunque il rispetto <strong>del</strong><strong>la</strong> prescrizione generale di <strong>sicurezza</strong>: tali sono le<br />

norme tecniche nazionali <strong>del</strong> settore cui il prodotto appartiene; quando esistano,<br />

valgono con precedenza le norme nazionali che recepiscono le normative tecniche<br />

europee, in mancanza di entrambi i riferimenti, altri parametri possono essere i codici di<br />

buona condotta, gli ultimi ritrovati <strong>del</strong><strong>la</strong> tecnica o <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> che i consumatori<br />

possono legittimamente attendersi.<br />

La conformità a detti criteri non impedisce in ogni caso alle Autorità competenti di<br />

adottare le misure opportune, quando i <strong>prodotti</strong> si rivelino comunque insicuri e<br />

pericolosi. Quest’ ultima disposizione rappresenta un’ulteriore rilevante innovazione:<br />

una norma che, fornendo concretamente agli Stati gli strumenti per ovviare a situazioni<br />

di pericolo, sancisce un mutamento reale <strong>del</strong>l’approccio comunitario verso <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> <strong>dei</strong><br />

comsumatori, abbandonando così dec<strong>la</strong>mazioni programmatiche di pricipio, il più <strong>del</strong>le<br />

volte inconsistenti da un punto di vista prescrittivo.<br />

Ancora, <strong>la</strong> direttiva permette di creare un sistema di controlli successivi al<strong>la</strong> messa<br />

in circo<strong>la</strong>zione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>: assegnando agli Stati membri il compito di nominare o<br />

istituire le Autorità competenti nel<strong>la</strong> sorveglianza <strong>del</strong> mercato, nell’adozione di misure<br />

adeguate in caso di <strong>prodotti</strong> che si rivelino successivamente pericolosi; di informazione<br />

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