la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
progettazione e fabbricazione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> stessi. Questi saranno ragionevolmente<br />
chiamati a rispettare le prescrizioni di <strong>sicurezza</strong> solo limitatamente al<strong>la</strong> loro attività,<br />
ossia rispetto al proprio rapporto con gli altri professionisti e a quello con i clienti.<br />
Un altro punto sostanzialmente innovativo <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva generale, che offre un<br />
sistema di <strong>sicurezza</strong> per quei <strong>prodotti</strong> non ancora rego<strong>la</strong>ti, è quello di affidare a<br />
produttori e commercianti una serie di obblighi generali di controllo e di informazione.<br />
All’art. 3 sono menzionati, infatti, in capo al <strong>produttore</strong>, il dovere di informare i<br />
consumatori <strong>dei</strong> rischi inerenti ad un loro prodotto e di adottare misure proporzionate<br />
per tute<strong>la</strong>re i consumatori. Per il distributore vale invece un dovere di diligenza nel<br />
col<strong>la</strong>borare con il <strong>produttore</strong> e con le Autorità nazionali in tutte quelle azioni volte a<br />
tute<strong>la</strong>re i consumatori.<br />
La direttiva prevede inoltre una serie di criteri sul<strong>la</strong> cui base valutare <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong><br />
di un prodotto e dunque il rispetto <strong>del</strong><strong>la</strong> prescrizione generale di <strong>sicurezza</strong>: tali sono le<br />
norme tecniche nazionali <strong>del</strong> settore cui il prodotto appartiene; quando esistano,<br />
valgono con precedenza le norme nazionali che recepiscono le normative tecniche<br />
europee, in mancanza di entrambi i riferimenti, altri parametri possono essere i codici di<br />
buona condotta, gli ultimi ritrovati <strong>del</strong><strong>la</strong> tecnica o <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> che i consumatori<br />
possono legittimamente attendersi.<br />
La conformità a detti criteri non impedisce in ogni caso alle Autorità competenti di<br />
adottare le misure opportune, quando i <strong>prodotti</strong> si rivelino comunque insicuri e<br />
pericolosi. Quest’ ultima disposizione rappresenta un’ulteriore rilevante innovazione:<br />
una norma che, fornendo concretamente agli Stati gli strumenti per ovviare a situazioni<br />
di pericolo, sancisce un mutamento reale <strong>del</strong>l’approccio comunitario verso <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> <strong>dei</strong><br />
comsumatori, abbandonando così dec<strong>la</strong>mazioni programmatiche di pricipio, il più <strong>del</strong>le<br />
volte inconsistenti da un punto di vista prescrittivo.<br />
Ancora, <strong>la</strong> direttiva permette di creare un sistema di controlli successivi al<strong>la</strong> messa<br />
in circo<strong>la</strong>zione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>: assegnando agli Stati membri il compito di nominare o<br />
istituire le Autorità competenti nel<strong>la</strong> sorveglianza <strong>del</strong> mercato, nell’adozione di misure<br />
adeguate in caso di <strong>prodotti</strong> che si rivelino successivamente pericolosi; di informazione<br />
41