la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
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comunicare al<strong>la</strong> Commissione anche le azioni intraprese volontariamente da produttori<br />
e distributtori; e l’intenzione di rendere accessibile tale sistema anche a Paesi terzi e alle<br />
organizzazioni internazionali, sul<strong>la</strong> base di accordi con <strong>la</strong> Comunità.<br />
Circa le situazioni che esigono un intervento rapido <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa Commissione<br />
(art. 13), viene potenziato il procedimento di consultazione prima <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong>le<br />
misure opportune volte ad imporre ai Paesi membri provvedimenti restritivi. Nuova è<br />
l’introduzione di una disposizione che impone un sostanziale e generale divieto di<br />
esportazione verso Paesi non rientranti nell’Unione europea <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> per i quali<br />
siano stati presi provvedimenti restrittivi, salvo che una decisione sul caso <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
Commissione disponga, per ragioni giustificate, diversamente. Questa disposizione è<br />
volta a mutare indirizzo rispetto a quei <strong>prodotti</strong> pericolosi per i quali non erano state<br />
rispettate tutte le prescrizioni di <strong>sicurezza</strong> e si rivolge proprio a quei Paesi membri, che<br />
disinteressandosi <strong>del</strong><strong>la</strong> politica sul<strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> <strong>del</strong>le merci destinavano alcuni <strong>prodotti</strong><br />
all’esportazione, perché inidonei al commercio nazionale o comunitario.<br />
Il Capo VI stabilisce che il precedente Comitato d’urgenza istituito dal<strong>la</strong> direttiva<br />
92/59/ CEE all’art. 10, venga ora sostituito da un nuovo sistema integrato, che prevede<br />
<strong>la</strong> Commissione sia assistita da due comitati: un comitato di rego<strong>la</strong>mentazione per<br />
l’e<strong>la</strong>borazione <strong>del</strong>le norme europee e per l’adozione <strong>del</strong>le decisioni concernenti<br />
l’imposizione agli Stati di provvedimenti restrittivi; un comitato consultivoin tutti gli<br />
altri aspetti <strong>del</strong>ineati dal<strong>la</strong> normativa.<br />
Infine, nel nuovo Capo VII <strong>del</strong>le “Disposizioni finali”, muta l’atteggiamento<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità verso il valore <strong>del</strong>le informazioni raccolte e di cui dispongono le<br />
Autorità nazionali e <strong>la</strong> Commissione: esse sono, a differenza <strong>del</strong><strong>la</strong> precedente disciplina,<br />
accessibili in via generale al pubblico, secondo un principio di trasparenza, salve le<br />
limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine, i casi debitamente<br />
giustificati e il segreto professionale.<br />
Gli obeittivi proposti nel<strong>la</strong> posizione comune <strong>del</strong> Consiglio, che erano tesi ad<br />
ottenere maggiore trasparenza, sorveglianza e col<strong>la</strong>borazione fra Stati e organi<br />
comunitari, in una paro<strong>la</strong> maggiore <strong>sicurezza</strong>, sono stati osservati e sembrano potersi<br />
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