la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dal<strong>la</strong> Commissione nel<strong>la</strong> Gazzetta ufficiale; quando manchino entrambi questi<br />
parametri, l’obbligazione di <strong>sicurezza</strong> si considera rispettata tenendo conto di altri<br />
criteri, già presenti nel<strong>la</strong> direttiva 92/59/, in partico<strong>la</strong>re : a) norme nazionali non cogenti<br />
che recepiscono norme europee pertinenti diverse; b) norme in vigore nello Stato<br />
membro in cui il prodotto è commercializzato; c) raccomandazioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione<br />
re<strong>la</strong>tive ad orientamenti sul<strong>la</strong> valutazione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>; d) codici di<br />
buona condotta in materia di <strong>sicurezza</strong> <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> vigenti nel settore interessato; e)<br />
ultimi ritrovati <strong>del</strong><strong>la</strong> tecnica; f ) <strong>sicurezza</strong> ragionevolmente attesa dai consumatori.<br />
Dall’odierno art.4 viene prevista una specifica procedura per l’emanazione <strong>del</strong>le<br />
norme tecniche, e<strong>la</strong>borate, secondo criteri stabiliti dal<strong>la</strong> Commissione, coadiuvata da<br />
un Comitato di rego<strong>la</strong>mentazione, da organisimi europei di normazione riconosciuti e<br />
dotati di un mandato aperto conferito dal<strong>la</strong> stessa Commissione. I rifirimenti di tali<br />
norme, come si è visto, andranno pubblicati nel<strong>la</strong> Gazzetta ufficiale, o eventualmente<br />
revocati, qualora queste siano inadeguate rispetto al<strong>la</strong> prescrizione generale di<br />
<strong>sicurezza</strong>.<br />
Gli obblighi supplementari <strong>dei</strong> produttori e quelli <strong>dei</strong> fornitori si trovano oggi<br />
contemp<strong>la</strong>ti all’art. 5 <strong>del</strong> Capo III. Per ciò che attiene ai doveri accessori <strong>dei</strong> produttori<br />
di informare adeguatamente i consumatori e di intraprendere misure proporzionate, essi<br />
appaiono sostanzialemente immutati, salvo menzionare tra le misure adottabili, oltre<br />
al<strong>la</strong> marcatura per identificare il prodotto, anche strumenti per identificare il <strong>produttore</strong><br />
di origine, a meno che una tale omissione sia giustificata. Inoltre, tali misure opportune<br />
possono aver luogo non solo su richiesta <strong>del</strong>le Autorità competenti, ma anche su base<br />
volontaria, mostrando così di voler incoraggiare un ruolo più attivo degli stessi<br />
produttori.<br />
In eguale misura avviene nei confronti <strong>dei</strong> distributori, <strong>dei</strong> quali viene enfatizzato<br />
il ruolo col<strong>la</strong>borativo: questi non so<strong>la</strong>mente debbono partecipare ai controlli sul<strong>la</strong><br />
<strong>sicurezza</strong> <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> da loro commercializzati, ma sono anche tenuti a conservare e a<br />
fornire <strong>la</strong> documentazione necessaria a rintracciare l’origine <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>, come ad<br />
adottare loro stessi nei limiti <strong>del</strong><strong>la</strong> propria attività, quelle misure che consentano<br />
45