la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
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Diversamente, nell’area <strong>del</strong> danno risarcibile contenuta nel<strong>la</strong> omologa normativa<br />
europea sono esclusi i danni a cosa di tipo normalmente non destinato all’uso o<br />
consumo privato e così non principalmente utilizzata dal danneggiato 268 . Di<br />
conseguenza, non sono risarcibili i danni materiali verificatisi nel quadro <strong>del</strong>l’attività<br />
professionale <strong>del</strong> danneggiato 269 .<br />
Per quanto concerne i danni morali che sono esclusi dal risarcimento nel<strong>la</strong> direttiva<br />
85/374/CEE sul<strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> per danno da prodotto difettoso (e quindi risarcibile ai<br />
sensi <strong>del</strong>le normative nazionali degli Stati membri), il legis<strong>la</strong>tore cinese li ha inclusi<br />
nell’area <strong>dei</strong> danni risarcibili con <strong>la</strong> Nuova Product Quality Law emendata nel 2000,<br />
formu<strong>la</strong>ndo «compensazione per invalidità» e «compensazione per morte», ma senza<br />
introdurre un massimale e un minimale per il danno morale (art. 44).<br />
In giurisprudenza e in dottrina ci si è chiesti se <strong>la</strong> «compensazione al<strong>la</strong> invalidità» e<br />
<strong>la</strong> «compensazione per morte» abbiano natura di danno morale.<br />
Al riguardo, l’Ermeneutica Giuridica <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Cassazione No. 7 <strong>del</strong> 2001,<br />
intito<strong>la</strong>ta “Ermeneutica Giuridica sul<strong>la</strong> Responsabilità per Danno Morale Cagionato da<br />
Infringements of Rights”, ha chiarito che le persone fisiche possono chiedere il<br />
risarcimento al danno morale quando sono pregiudicati il diritto al<strong>la</strong> vita, al<strong>la</strong> salute e<br />
all’integrità fisica. Essa ha poi precisato che il risarcimento al danno morale<br />
corrisponde <strong>la</strong> c.d. «compensazione per morte» nel caso in cui il danneggiato è morto;<br />
corrisponde al<strong>la</strong> «compensazione per invalidità» nel caso in cui il danneggiato ha<br />
diventato invalido; e corrisponde al<strong>la</strong> «somma per <strong>la</strong> conso<strong>la</strong>zione morale» negli altri<br />
casi. Pertanto, può concludersi che <strong>la</strong> «compensazione per invalidità» e <strong>la</strong><br />
268<br />
V. l’art. 9, lett. b), <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva 85/ 374/CEE sul<strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> per danno da prodotto<br />
difettoso.<br />
269<br />
La natura <strong>del</strong> danno cagionato, quindi, rileva ai fini <strong>del</strong>l’applicabilità <strong>del</strong><strong>la</strong> disciplina, a<br />
dispetto <strong>del</strong>l’irrilevanza <strong>del</strong><strong>la</strong> qualità <strong>del</strong> danneggiato o <strong>del</strong><strong>la</strong> sua attività. Il problema di tale limitazione<br />
si pone con tutta evidenza ogni qual volta <strong>la</strong> cosa danneggiata si presti ad un uso promiscuo: di<br />
conseguenza, appare opportuno interpretare <strong>la</strong> disposizione estensivamente ed escludere dal<strong>la</strong><br />
risarcibilità solo le cose per le quali sia normalmente previsto un uso esclusivamente professionale,<br />
mentre per le altre cose occorrerà rifarsi al criterio <strong>del</strong>l’utilizzazione concreta. Cfr. in tal senso R.<br />
PARDOLESI, sub art. 11, in AA.VV., <strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> per danno da <strong>prodotti</strong> difettosi. Commentario<br />
Pardolesi e Ponzanelli, in Nuove leggi civ. commentate, 1989, p. 634.<br />
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