17.08.2013 Views

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7. La direttiva 2001/95/CE sul<strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> generale <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>.<br />

La seconda direttiva sul<strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> generale <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>, emanata verso <strong>la</strong> fine<br />

<strong>del</strong>l’anno 2001 66 , predispone un sistema maggiormente integrato e più efficiente <strong>del</strong><br />

precedente, segno che l’esperienza acquisita nel<strong>la</strong> pratica e al contempo gli studi<br />

sviluppatisi in merito hanno prodotto <strong>dei</strong> risultati e hanno conferito all’organo<br />

legis<strong>la</strong>tivo comunitario una maggiore consapevolezza circa le problematiche e le<br />

<strong>la</strong>cune, che il precedente assetto normativo aveva palesato.<br />

Al Capo I, rubricato “Obiettivi – Ambito di applicazione - Definizioni”, <strong>la</strong><br />

direttiva prevede nel suo articolo primo, uno scopo e un ambito di applicazione<br />

sostanzialmente identici al<strong>la</strong> normativa 92/59/CEE, secondo i principi di sussidiarietà e<br />

complementarità. Solo il principio di complementarità viene meglio precisato,<br />

indicando che <strong>la</strong> disciplina si applica, ma solo parzialmente, ai <strong>prodotti</strong> già disciplinati<br />

da normative settoriali: in partic<strong>la</strong>re, rimangono vigenti solo gli artt. da 5 a 18, ossia per<br />

tutto ciò che concerne gli obblighi accessori <strong>dei</strong> produttori e gli obblighi <strong>dei</strong> distributori;<br />

gli obblighi e i poteri degli Stati membri; il sistema di scambio di informazioni e il<br />

RAPEX; e le norme sui comitati.<br />

Nel<strong>la</strong> disposizione concernente le definizioni, è stato meglio chiarito il concetto<br />

di prodotto, in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> problematica <strong>del</strong><strong>la</strong> prestazione <strong>dei</strong> servizi. Al<br />

Considerando n. 9, il legis<strong>la</strong>tore comunitario riferisce infatti che <strong>la</strong> direttiva non<br />

contemp<strong>la</strong> <strong>la</strong> fornitura di servizi, ma “al fine di garantire <strong>la</strong> realizzazione degli obiettivi<br />

di protezione richiesti, le sue disposizioni dovrebbero altresì applicarsi ai <strong>prodotti</strong> che<br />

sono forniti o messi a disposizione <strong>dei</strong> consumatori nell’ambito <strong>del</strong><strong>la</strong> prestazione di<br />

servizi per essere utilizzati dagli stessi”. Allo stesso tempo, <strong>la</strong> direttiva si riferisce, al<br />

Considerando n.10, a quei <strong>prodotti</strong> destinati originariamente ad un uso professionale,<br />

ma successivamente immessi sul mercato <strong>dei</strong> consumatori: questi dovrebbero in ogni<br />

caso ottemperare ai requisiti di <strong>sicurezza</strong> sanciti, poiché potrebbero prestare <strong>dei</strong> rischi<br />

66 Direttiva n. 2001/95/CE <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento europeo e <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 3 dicembre 2001, in<br />

G.U.C.E., L/11 <strong>del</strong> 15 gennaio 2002, p. 4.<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!