17.08.2013 Views

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>produttore</strong> oppure al venditore <strong>del</strong> prodotto difettoso. Nel caso in cui il <strong>produttore</strong> è<br />

responsabile <strong>del</strong> danno ma il venditore l’ha risarcito, questi ha regresso contro il<br />

<strong>produttore</strong>; nel caso in cui il venditore è responsabile <strong>del</strong> danno ma il <strong>produttore</strong> l’ha<br />

risarcito, questi ha regresso contro il venditore».<br />

La norma, tuttavia, va letta congiuntamente con quel<strong>la</strong> che <strong>la</strong> precede, <strong>la</strong> quale<br />

prevede una <strong>responsabilità</strong> <strong>del</strong> venditore basata sul<strong>la</strong> colpa, e dunque, diversamente dal<br />

<strong>produttore</strong>, fondata su un criterio di imputazione soggettivo: «Se il difetto <strong>del</strong> prodotto è<br />

dovuto al<strong>la</strong> colpa <strong>del</strong> venditore e tale difetto cagiona lesioni personali o danni al<strong>la</strong><br />

proprietà, il venditore è responsabile di tali danni. Se il venditore è incapace di<br />

identificare il <strong>produttore</strong> <strong>del</strong> prodotto difettoso ed è anche incapace di identificare il<br />

precedente distributore, è responsabile <strong>dei</strong> danni».<br />

In considerazione <strong>dei</strong> diversi criteri di imputazione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> previsti<br />

rispettivamente per il <strong>produttore</strong> e il venditore, non si tratterebbe, quindi, di una vera e<br />

propria <strong>responsabilità</strong> solidale, anche se, nei rapporti interni, <strong>la</strong> norma pone un sistema<br />

di regresso che opera – giustamente – in re<strong>la</strong>zione alle rispettive <strong>responsabilità</strong> 254 .<br />

Difatti, in caso di azione contro il venditore, ma in assenza di prova circa una sua<br />

condotta colposa, il danneggiato non potrebbe ottenere alcun risarcimento, salva<br />

l’ipotesi che il venditore non fornisca l’identità <strong>del</strong> <strong>produttore</strong>, posto che in tal caso <strong>la</strong><br />

legge prevede l’applicazione anche per costui di un regime di <strong>responsabilità</strong> oggettivo.<br />

Analogamente <strong>la</strong> Consumer Protection Law, emanata nello stesso anno (1993), ma<br />

entrata in vigore tre mesi più tardi <strong>del</strong><strong>la</strong> Product Quality Law, all’art. 35, comma 2, ha<br />

riprodotto quasi letteralmente l’art. 43 <strong>del</strong><strong>la</strong> Product Quality Law. In questa normativa,<br />

però, gli operatori economici – e quindi tanto il <strong>produttore</strong> quanto il venditore –<br />

rispondono in base al medesimo criterio di imputazione oggettivo (in tale disciplina,<br />

occasionalmente danneggiati dal medesimo.<br />

254<br />

In Cina sono diffusi i fenomeni <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> contraffatti oppure <strong>del</strong>le confezioni contraffatte <strong>dei</strong><br />

<strong>prodotti</strong>, di solito, i produttori segna<strong>la</strong>ti <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> contraffatti e i loro indirizzi sono di fantasia e<br />

dunque non è possibile trovarli, ma nel<strong>la</strong> maggior parte <strong>dei</strong> casi in cui i consumatori possono identificare<br />

i venditori <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>. Quindi, il legis<strong>la</strong>tore cinese ha stabilito l’alternativa tra il <strong>produttore</strong> e venditore<br />

<strong>del</strong> prodotto difettoso per assicurare che i consumatori possano ottenere il risarcimento <strong>del</strong> danno.<br />

152

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!