la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...
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<strong>produttore</strong> oppure al venditore <strong>del</strong> prodotto difettoso. Nel caso in cui il <strong>produttore</strong> è<br />
responsabile <strong>del</strong> danno ma il venditore l’ha risarcito, questi ha regresso contro il<br />
<strong>produttore</strong>; nel caso in cui il venditore è responsabile <strong>del</strong> danno ma il <strong>produttore</strong> l’ha<br />
risarcito, questi ha regresso contro il venditore».<br />
La norma, tuttavia, va letta congiuntamente con quel<strong>la</strong> che <strong>la</strong> precede, <strong>la</strong> quale<br />
prevede una <strong>responsabilità</strong> <strong>del</strong> venditore basata sul<strong>la</strong> colpa, e dunque, diversamente dal<br />
<strong>produttore</strong>, fondata su un criterio di imputazione soggettivo: «Se il difetto <strong>del</strong> prodotto è<br />
dovuto al<strong>la</strong> colpa <strong>del</strong> venditore e tale difetto cagiona lesioni personali o danni al<strong>la</strong><br />
proprietà, il venditore è responsabile di tali danni. Se il venditore è incapace di<br />
identificare il <strong>produttore</strong> <strong>del</strong> prodotto difettoso ed è anche incapace di identificare il<br />
precedente distributore, è responsabile <strong>dei</strong> danni».<br />
In considerazione <strong>dei</strong> diversi criteri di imputazione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> previsti<br />
rispettivamente per il <strong>produttore</strong> e il venditore, non si tratterebbe, quindi, di una vera e<br />
propria <strong>responsabilità</strong> solidale, anche se, nei rapporti interni, <strong>la</strong> norma pone un sistema<br />
di regresso che opera – giustamente – in re<strong>la</strong>zione alle rispettive <strong>responsabilità</strong> 254 .<br />
Difatti, in caso di azione contro il venditore, ma in assenza di prova circa una sua<br />
condotta colposa, il danneggiato non potrebbe ottenere alcun risarcimento, salva<br />
l’ipotesi che il venditore non fornisca l’identità <strong>del</strong> <strong>produttore</strong>, posto che in tal caso <strong>la</strong><br />
legge prevede l’applicazione anche per costui di un regime di <strong>responsabilità</strong> oggettivo.<br />
Analogamente <strong>la</strong> Consumer Protection Law, emanata nello stesso anno (1993), ma<br />
entrata in vigore tre mesi più tardi <strong>del</strong><strong>la</strong> Product Quality Law, all’art. 35, comma 2, ha<br />
riprodotto quasi letteralmente l’art. 43 <strong>del</strong><strong>la</strong> Product Quality Law. In questa normativa,<br />
però, gli operatori economici – e quindi tanto il <strong>produttore</strong> quanto il venditore –<br />
rispondono in base al medesimo criterio di imputazione oggettivo (in tale disciplina,<br />
occasionalmente danneggiati dal medesimo.<br />
254<br />
In Cina sono diffusi i fenomeni <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> contraffatti oppure <strong>del</strong>le confezioni contraffatte <strong>dei</strong><br />
<strong>prodotti</strong>, di solito, i produttori segna<strong>la</strong>ti <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> contraffatti e i loro indirizzi sono di fantasia e<br />
dunque non è possibile trovarli, ma nel<strong>la</strong> maggior parte <strong>dei</strong> casi in cui i consumatori possono identificare<br />
i venditori <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>. Quindi, il legis<strong>la</strong>tore cinese ha stabilito l’alternativa tra il <strong>produttore</strong> e venditore<br />
<strong>del</strong> prodotto difettoso per assicurare che i consumatori possano ottenere il risarcimento <strong>del</strong> danno.<br />
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