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la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

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La struttura legale, o meglio <strong>la</strong> fattispecie, così come prevista dal<strong>la</strong> norma, si<br />

presenta in maniera diversa rispetto a quel<strong>la</strong> utilizzata dal legis<strong>la</strong>tore europeo e, in<br />

partico<strong>la</strong>re, da quello italiano. Il punto centrale, difatti, è dato dal<strong>la</strong> nozione di prodotto<br />

substandard, ossia prodotto di qualità al di sotto <strong>dei</strong> requisiti standard 102 , <strong>la</strong> quale<br />

appare, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, non coincidente con<br />

quel<strong>la</strong> di “prodotto difettoso”.<br />

La norma giuridica si riempie di contenuti concreti mediante il riferimento al<strong>la</strong><br />

“norma tecnica” che è sottostante al concetto di substandard: difatti, nel<strong>la</strong> lingua<br />

inglese <strong>la</strong> norma tecnica è definita “standard”. La norma tecnica, attraverso il rinvio<br />

implicito, acquista rilievo determinante, per cui l’interprete (e in partico<strong>la</strong>re il giudice)<br />

non assume a riferimento un parametro astratto, che viene a costituire un criterio<br />

generale di <strong>sicurezza</strong>, ma si rimette alle concrete specificazioni tecniche e<br />

amministrative contenute nelle norme tecniche 103 e<strong>la</strong>borate secondo il sistema di<br />

standardizzazione previsto in Cina 104 .<br />

La disciplina ha, pertanto, un carattere rigido; <strong>la</strong> discrezionalità <strong>del</strong> giudice risulta<br />

assai scarsa e, al riguardo, occorre tenere presente che le disfunzioni, data dai risvolti<br />

applicativi, nel<strong>la</strong> effettività si sono rive<strong>la</strong>te molteplici. Difatti, nei primi tempi, in Cina i<br />

requisiti sul<strong>la</strong> qualità o erano troppo <strong>la</strong>rghi oppure, addirittura, non esistevano 105 . Il<br />

problema maggiore sembra potersi riscontrare nel fatto che <strong>la</strong> giurisprudenza ha<br />

incontrato gravi difficoltà nel<strong>la</strong> concreta applicazione <strong>dei</strong> requisiti idonei a identificare<br />

il carattere di “substandard”.<br />

In sintesi, l’espressione “prodotto substandard”, con riferimento al<strong>la</strong> disciplina<br />

cinese, è stata mutuata dal<strong>la</strong> letteratura straniera. Letteralmente, <strong>la</strong> traduzione fe<strong>del</strong>e<br />

sarebbe “prodotto non qualificato”, che in altri termini significa: prodotto non<br />

transporter or storekeeper is responsible for the matter, the manufacturer or seller shall have the right to<br />

demand compensation for its losses».<br />

102 V. EPSTEIN, op. cit., p. 217.<br />

103 V. EPSTEIN, op. cit., p. 302-303.<br />

104 Sul sistema di produzione <strong>del</strong><strong>la</strong> normativa tecnica in Cina, v. infra, par. 6.<br />

105 V. EPSTEIN, op. cit., p. 304.<br />

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