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la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

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efficacemente tale col<strong>la</strong>borazione. Sempre riguardo a tali destinatari, si ricorda<br />

quall’indicazione menzionata espressamente al Considerando n. 20, circa i limiti nel<br />

loro dovere informativo e di documentazione sugli eventuali rischi e sull’origine <strong>dei</strong><br />

<strong>prodotti</strong> in situazioni partico<strong>la</strong>ri, quali i negozi di beneficenza o i mercati all’aperto.<br />

Sia produttori che distributori sono oggi obbligati, e non più solo a seguito di una<br />

richiesta in tal senso, ad informare le Autorità nazionali <strong>dei</strong> rischi re<strong>la</strong>tivi a <strong>prodotti</strong> da<br />

loro posti in commercio e incompatibili con le prescrizioni di <strong>sicurezza</strong>, precisando le<br />

azioni intraprese o da intraprendere per evitare detti rischi 68 . La modalitàdi questo<br />

dovere informativo viene specificamente analizzato ed esplicato nel nuovo Allegato I.<br />

Infine, viene ancora una volta incoraggiato un ruolo maggiormente attivo di<br />

questi soggetti nel<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione alle azioni adottate dalle Autorità pubbliche.<br />

Il nuovo Capo IV che attiene agli abblighi e ai poteri degli Stati membri, rimane<br />

identico nel<strong>la</strong> parte compresa dagli artt. 6 e 7, re<strong>la</strong>tivi all’obbligo di far rispettare le<br />

prescrizioni di <strong>sicurezza</strong>, al dovere di istituire o nominare le istituzioni competenti e<br />

preposte al controllo, al<strong>la</strong> predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio; mentre<br />

il vecchio art. 6, oggi nuovo art. 8, concernente nello specifico <strong>la</strong> natura di poteri di cui<br />

le Autorità dispongono, muta. Si viene ad apprestare un quadro più preciso, che è teso a<br />

far corrispondere il tipo di azioni adottabili (le medesime previste nel<strong>la</strong> normativa<br />

precedente) con il tipo e il grado di rischio presente. Così si possono distinguere le<br />

misure adottabili a) per qualsiasi prodotto; b) per qualsiasi prodotto che possa<br />

presentare <strong>dei</strong> rischi in determinate condizioni; c) per qualsiasi prodotto che possa<br />

presentare <strong>dei</strong> rischi per determinate persone; d) per qualsiasi prodotto che può essere<br />

pericoloso; e) per qualsiasi prodotto peridoloso; f) per qualsiasi prodotto pericoloso già<br />

immesso sul mercato.<br />

68<br />

Così espressamente il comma 3, art. 5, Capo III, <strong>del</strong><strong>la</strong> nuova direttiva, che recita: «qualora i<br />

produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong>le loro informazioni in loro possesso<br />

e un quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il<br />

consumatore rischi incompatibili con l’obbligo generale di <strong>sicurezza</strong>, essi informano immediatamente le<br />

autorità competenti degli Stati membri alle condizioni stabilite dall’allegato I, precisando in partico<strong>la</strong>re<br />

le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori».<br />

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