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la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore nella ...

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messa in circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong> prodotto difettoso. Si tratta di una disciplina imperativa e<br />

inderogabile: difatti, il regime di <strong>responsabilità</strong> da essa sancito non può essere<br />

soppresso né limitato convenzionalmente, attrevrso c<strong>la</strong>usole di esonero (art. 12), le<br />

quali, se presenti, sono da considerarsi nulle.<br />

4.2. L’impatto <strong>del</strong><strong>la</strong> disciplina.<br />

A distanza di oltre vent anni <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong><strong>la</strong> normativa sul<strong>la</strong><br />

<strong>responsabilità</strong> <strong>del</strong> <strong>produttore</strong>, deve constatarsi che il suo impatto è stato di gran lunga<br />

inferiore alle aspettative che ne avevano preceduto l’attuazione, come <strong>del</strong> resto è<br />

dimostrato dal numero decisamente esiguo di decisioni giurisprudenziali all’interno di<br />

tutti gli Stati membri 37 .<br />

Appare dunque chiaro che l’introduzione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>responsabilità</strong> oggettiva non ha<br />

rappresentato un significativo rafforzamento <strong>del</strong><strong>la</strong> posizione <strong>dei</strong> consumatori<br />

danneggiati, i quali, data comunque <strong>la</strong> difficoltà di provare (specie nei casi di<br />

distruzione <strong>del</strong> prodotto) <strong>la</strong> sussistenza <strong>del</strong> difetto e <strong>del</strong> nesso causale tra difetto e danno,<br />

37<br />

Basti pensare che, con riferimento all’ordinamento italiano (considerando, ovviamente, solo le<br />

pronunce di risarcimento <strong>del</strong> danno ai sensi <strong>del</strong> d.P.R. 224/88 ed escludendo quelle basate su altre<br />

disposizioni), risultano ad oggi meno di una ventina di decisioni edite, sebbene debba rilevarsi un deciso<br />

aumento numerico negli ultimi cinque anni. Cfr. Trib. Monza, 20 luglio 1993, in Foro it., 1994, I, c. 251,<br />

con nota di G. PONZANELLI, e in Contratti, 1993, p. 539, con nota di U. CARNEVALI; Trib. Monza,<br />

11 settembre 1995, in Resp. civ. prev., 1996, p. 371, con nota di C. MARTORANA; Trib. Mi<strong>la</strong>no, 13<br />

aprile 1995, in Danno resp., 1996, p. 381, con commento di G. PONZANELLI; Trib. Roma, 17 marzo<br />

1998, in Foro it., 1998, I, c. 3660, con nota di A. PALMIERI, e (pubblicata con data 11 maggio 1998) in<br />

Danno resp., 1998, p 1147, con nota di G. PONZANELLI; Trib. Massa Carrara, 20 marzo 2000, in Arch.<br />

civ. 2002, p. 343; Trib. Firenze, 5 aprile 2000, ivi, 2001, p. 208; Trib. Brindisi – Ostuni, 12 gennaio 2001,<br />

in Corti Bari, Lecce e Potenza, 2001, p. 331; Trib. Civita Castel<strong>la</strong>, 17 ottobre 2001, in Rass. giur. umbra,<br />

2001, p. 206, con nota di L. MEZZASOMA; Trib.Ascoli Piceno, 5 marzo 2002, in Dir. <strong>la</strong>v. Marche, 2002,<br />

p. 75; Trib. Torino, 17 maggio 2002, in Danno resp., 2003, P. 81, con nota di A. GIUSSANI; Trib. Mi<strong>la</strong>no,<br />

31 gennaio 2003, ibidem, p. 634, con nota di A. BITETTO; Trib. Vercelli, 7 aprile 2003, ibidem, p. 1001,<br />

con nota di G. PONZANELLI; Trib. Roma, 14 novembre 2003, Trib. Forlì, 25 novembre 2003 e Trib.<br />

Roma, 4 dicembre 2003, tutte in Foro.it., 2004, I, c. 1631, con nota di A. BITETTO. Le due sentenze <strong>del</strong><br />

Trib. Roma sono pubblicate anche (ma <strong>la</strong> prima con data 3 novembre 2003) in Danno. resp., 2004, p. 527,<br />

con commento di G. PONZANELLI.<br />

25

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