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Alma Poloni «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA ...

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2. La comunità chiusa: Onore nella seconda metà del Quattrocento<br />

Dai decenni centrali del Quattrocento molte cose cambiarono. Le comunità<br />

rurali, che tra XIV e XV secolo erano state aperte, elastiche, permeabili,<br />

cominciarono a chiudersi su se stesse, a nutrire una crescente diffidenza nei confronti<br />

dei forestieri, a frapporre mille ostacoli all’accesso di questi ultimi alle<br />

loro risorse economiche e alla loro vita politica e istituzionale. Questo fenomeno<br />

emerge in modo evidente dalla lettura degli Statuti di Onore. A questo proposito,<br />

è necessario specificare che il nucleo più antico del testo statutario risale<br />

al 1417, ma esso fu continuamente rimaneggiato, integrato e ampliato nel<br />

corso del Quattrocento. Quando una norma veniva sensibilmente modificata, non<br />

si procedeva alla cancellazione della versione precedente, ma il nuovo capitolo<br />

veniva semplicemente aggiunto allo Statuto senza modificare le rubriche<br />

esistenti. Il risultato di questo modo di procedere è che si trovano più disposizioni<br />

riguardanti lo stesso argomento, spesso in palese contraddizione l’una<br />

con l’altra. Ad aggravare i problemi di interpretazione c’è poi il fatto che i capitoli<br />

non sono datati. Spesso però non è difficile istituire un ordine cronologico<br />

tra le diverse norme che disciplinano una stessa materia, ed è proprio da<br />

questa operazione che emerge con una certa chiarezza la tendenza alla chiusura<br />

degli orizzonti comunitari nella seconda metà del Quattrocento.<br />

Prendiamo per esempio le norme sul dazio della grattarola. Il capitolo 39,<br />

che appartiene probabilmente al nucleo originario dello Statuto, stabilisce soltanto<br />

che «se qualche persona vendesse o comprasse una bestia grossa [bovini<br />

o equini] o minuta [pecore o capre], dovunque la venda o la compri, debba<br />

pagare quattro denari per ogni lira del prezzo» 144 . Qualche tempo dopo si decise<br />

di tornare sull’argomento, e si introdusse una rubrica un po’ più articolata, la<br />

161 - si noti, per inciso, che non è individuabile all’interno dello Statuto nessun<br />

ordine preciso, nessuna divisione in sezioni, ma disposizioni sulla stessa materia<br />

si possono trovare molto distanti l’una dall’altra: «che qualunque persona che<br />

sta ed abita, e che starà e abiterà, […] sul detto Comune sia tenuta […] a pagare<br />

al conduttore della grattarola del suddetto Comune di Onore quattro denari<br />

imperiali per ogni lira del prezzo di vendita o di acquisto di tutti gli animali<br />

vivi e morti» 145 . Il nuovo capitolo nasceva dalla necessità di spiegare con maggiore<br />

puntualità a chi si facesse riferimento con il termine generico «persona»,<br />

chi cioè esattamente fosse soggetto al dazio comunale della grattarola, e si specificò<br />

che la tassa doveva essere pagata da chiunque, per qualsiasi motivo, si trovasse<br />

in quel momento a soggiornare sul territorio comunale.<br />

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