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Alma Poloni «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA ...

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in un testo statutario che pure non brilla per correttezza grammaticale e sintattica,<br />

il capitolo 90 è particolarmente infarcito di errori. Forse il copista cinquecentesco<br />

era stanco; a furia di scrivere, nelle altre rubriche, in confinibus comunis<br />

de Lonore, «nei confini del Comune di Onore», è possibile che egli abbia<br />

commesso uno sbaglio, facendo automaticamente seguire al sostantivo<br />

«confini» l’espressione «del Comune». Ciò che a noi interessa, in ogni caso, è<br />

che la concessione dell’appalto separato valeva solo per i da Fino che vivevano<br />

a Fino. In questo modo, la norma non faceva che confermare quello status<br />

eccezionale, un po’ sui generis, che da sempre era attribuito a questa contrada.<br />

Soprattutto, il Comune di Onore non riconosceva né legittimava la parentela<br />

come interlocutore unitario. La concessione veniva fatta agli abitanti<br />

della contrada di Fino, dunque a dei «vicini», ai membri di una comunità territoriale,<br />

insediata in un territorio geograficamente circoscritto e individuabile,<br />

come bene indica la parola «confini», termine chiave di molte rubriche<br />

inserite nello Statuto di Onore nella seconda metà del Quattrocento. Riconoscere<br />

all’intera parentela il diritto di avere un appaltatore separato avrebbe<br />

inevitabilmente significato riconoscere la sua identità di comunità a sé stante,<br />

allo stesso livello delle comunità territoriali - i Comuni, le contrade -, sulle<br />

base delle quali erano normalmente definite le competenze dei conduttori dei<br />

dazi. Avrebbe significato, cioè, rinnegare tutto ciò per cui i «vicini» di Onore<br />

si erano battuti nell’ambito della lite con i da Fino.<br />

Il fatto che l’appalto separato valesse solo per i fuochi insediati a Fino, comunque,<br />

non significava che poi i da Fino di questo denaro non potessero fare<br />

quello che volevano, non potessero cioè coinvolgere nella redistribuzione<br />

anche le loro famiglie residenti altrove. Anzi, si saranno certamente regolati in<br />

questo modo; è molto improbabile che, con il loro forte senso della solidarietà<br />

e della compattezza della parentela, i da Fino potessero scegliere di limitare<br />

i benefici dell’accordo con Onore ai soli fuochi che abitavano a Fino. La<br />

possibilità di distribuire denaro diventava così un ulteriore fattore in grado di<br />

rafforzare l’identità familiare e rinnovare continuamente il senso di appartenenza<br />

a un unico grande lignaggio. Del resto a Onore non poteva né doveva interessare<br />

cosa facessero i da Fino con i soldi dei dazi. Questa era una faccenda<br />

interna alla parentela, che certamente non fu regolata nell’ambito dei patti<br />

che posero fine alla lite.<br />

Nella pratica, insomma, il Comune di Onore aveva dovuto accettare che<br />

i da Fino si intascassero i loro dazi, o almeno una parte consistente di essi,<br />

dietro corresponsione di un prezzo d’appalto probabilmente contenuto, possia-<br />

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