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Alma Poloni «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA ...

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mo immaginare non superiore alle 16 lire della «limitazione». In compenso, i<br />

«vicini» di Onore avevano riportato una bella vittoria sul piano teorico e politico,<br />

ribadendo formalmente che non poteva in alcun modo esistere una comunità,<br />

cioè un gruppo solidale ufficialmente e pubblicamente riconosciuto,<br />

a base non territoriale ma parentale.<br />

In più, il Comune di Onore volle anche specificare che l’appaltatore della<br />

grattarola di Fino, chiunque egli fosse, avrebbe dovuto far pagare per i tributi<br />

di sua competenza gli stessi identici importi pagati dagli uomini di Onore.<br />

Anche questa puntualizzazione aveva un valore simbolico, perché rendeva<br />

chiaro agli occhi di tutti che i da Fino non godevano di alcun privilegio in<br />

materia di dazi. In più, la disposizione limitava gli effetti della concorrenza sleale.<br />

I da Fino più intraprendenti sarebbero stati sottoposti allo stesso regime<br />

daziario dei «vicini» di Onore, che a sua volta era più o meno lo stesso degli<br />

altri abitanti della Val Seriana superiore: ciò avrebbe ridotto il loro vantaggio<br />

competitivo nei confronti di tutti gli altri valleriani, mercanti, imprenditori,<br />

uomini d’affari e semplici contadini che integravano il loro reddito con piccole<br />

attività commerciali o artigianali. La redistribuzione degli introiti dei dazi,<br />

infatti, si spalmava su tutti i fuochi dei da Fino, cioè su più di 50 famiglie:<br />

per gli uomini della parentela più impegnati negli scambi commerciali essa<br />

avrebbe controbilanciato solo in piccolissima parte gli esborsi determinati dal<br />

regolare pagamento delle imposte.<br />

Infine, bisogna anche dire che Onore si assicurava un altro vantaggio.<br />

Nel capitolo 91 dello Statuto, il Comune si riservava l’esazione diretta del<br />

dazio della grattarola sugli affari conclusi dai da Fino al di fuori delle valli<br />

esenti, cioè delle valli bergamasche. La tassazione di tali attività era esclusa dalle<br />

competenze dell’appaltatore, e quindi dall’accordo con i da Fino.<br />

Quanto detto finora rimane solo un’ipotesi. I capitoli 90 e 91, come quasi<br />

tutti gli altri dello Statuto di Onore, non sono datati, e perciò non possiamo<br />

essere sicuri che essi siano stati inseriti dopo la conclusione della lite con i<br />

da Fino. Nel testo, poi, si parla in generale di «mettere all’incanto» il dazio della<br />

grattarola di Fino. In teoria, dunque, la procedura doveva essere la stessa utilizzata<br />

per gli altri dazi, la vendita al miglior offerente. Nulla lascia intendere<br />

che questi dovesse essere per forza un uomo di fiducia dei da Fino, né che<br />

il prezzo d’appalto dovesse limitarsi a una cifra precisa. Ma ormai sappiamo<br />

che le leggi, di qualsiasi livello, quelle del Comune come quelle dello Stato,<br />

tracciavano solo dei confini, per di più estremamente mobili, disegnavano<br />

sommariamente un territorio giuridico all’interno del quale esisteva una gran-<br />

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