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Alma Poloni «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA ...

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grattarola, dovessero versare un importo leggermente inferiore a quello previsto<br />

per i «vicini». Il dazio sul bestiame, infatti, era fissato per loro a 3 denari<br />

per lira invece dei 4 consueti.<br />

Il 24 aprile del 1466 gli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Gradenigo,<br />

su richiesta dei da Fino, presentarono un’«intromissione» contro la<br />

sentenza dei Rettori di Bergamo del 15 novembre 1465, contro il precetto del<br />

Podestà del 17 novembre 1465 che ingiungeva alla parentela di non mettere<br />

all’incanto i dazi e di non tenere taverne pubbliche, contro la lettera del Podestà<br />

dello stesso giorno che ordinava al Vicario di procedere con rito abbreviato,<br />

e contro l’altro precetto podestarile del 3 gennaio 1466 80 . Il 20 maggio<br />

i due Auditori ingiunsero al Podestà Benetto Venier di esaminare, o di fare<br />

esaminare dal Vicario della valle, tutti i testimoni che i da Fino volessero presentare,<br />

e di spedire loro i verbali 81 .<br />

Tornò allora in campo, certamente sollecitato dagli uomini di Onore, una<br />

nostra vecchia conoscenza, l’ex Avogadore Andrea Vendramin, che, come si<br />

è visto, aveva fatto della questione una faccenda personale. Il 22 maggio egli<br />

scrisse ai Rettori di Bergamo. Aveva saputo che gli Auditori nuovi avevano accolto<br />

un appello contro la disposizione emanata nel luglio del 1464 dal Consiglio<br />

dei Quaranta a favore dei «vicini» di Onore, su iniziativa dello stesso Andrea<br />

e dei suoi colleghi di allora. Egli ordinava ai Rettori di non tenere conto<br />

dell’intromissione degli Auditori, perché, sottolineava piccato, «essi non sono<br />

affatto superiori ai Consigli o agli atti dell’ufficio degli Avogadori» 82 .<br />

Intanto però la causa aveva preso a procedere su due binari separati. Le<br />

parti infatti, con una strategia sempre più complicata - complicata per noi da<br />

seguire, e forse un po’ troppo impegnativa anche per loro - erano sì tornate a<br />

rivolgersi alle magistrature d’appello veneziane, ma non avevano abbandonato<br />

per questo il percorso locale della controversia. I due contendenti avevano<br />

fatto ricorso presso i Rettori di Bergamo contro la sentenza del Vicario<br />

della Val Seriana superiore del 18 aprile, che aveva ottenuto il sorprendente risultato<br />

di scontentarli entrambi 83 . A maggio furono raccolte nuove testimonianze,<br />

finalizzate a chiarire una volta per tutte quale fosse il regime daziario<br />

in vigore non solo a Onore ma anche negli altri Comuni della Val Seriana superiore<br />

nel 1428, e come esso fosse cambiato nei quarant’anni trascorsi da<br />

allora 84 . Il primo settembre del 1466 il Podestà e il Capitano di Bergamo sentenziarono<br />

che i da Fino erano tenuti a pagare, per il dazio della grattarola sul<br />

bestiame, 4 denari per lira, poiché era stato sufficientemente provato che questa<br />

era la consuetudine nel Comune di Onore 85 .<br />

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