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80fedeltà 59 , che comportava l'adempimento di vari obblighi, ovviamen-Spinti, affluente di destra della Scrivia), loro feudatari, consegnarono ai consoli ditortona, che lo avevano ricostruito, il castello di quel luogo, cum tota curte eius et cumomni districtu et cum omni iure et pertinentiis ad ipsum castrum pertinentibus et cumomni honore et iurisdictione ipsius castri, e giurarono di ubbidire ai suddetti consoli edi consentire loro l’uso militare del castello contro chiunque, tranne i marchesi di Gavi;questi ultimi assolsero i signori di Grondona dal giuramento di fedeltà verso di sé per ilcastello e trasferirono tale obbligo a favore del comune di tortona, il quale da allora inpoi avrebbe avuto ex ipso castro et hominum ipsius loci, dominorum et paisanorum,hoste, iter, coltam et fodrum et albergarias et banna et placita: r. PaVOni, Ancora sull’originedei marchesi di Gavi cit., p. 25, nota n. 10. Per il rispetto del trattato stipulatonell’ultimo decennio del Xii secolo, i marchesi di Parodi e di Gavi obbligarono comepena quanto da loro tenevano illi de Augolasca (avolasca) tam in terris quam in fidelitate,nonché i marchesi di Parodi quanto tenevano da loro Sigembaldus di Pontecuronee Sigembaldus di Sarezzano, mentre per il pegno del feudo di questi ultimi due i marchesidi Gavi obbligavano diritti equivalenti a Sarezzano e altrove: IDEM, p. 24, nota n.8. il 25 maggio 1192 si sottomisero al comune di tortona, con il consenso dei marchesidi Parodi e di Gavi, propri superiori feudali, i signori di Figino (in Val borbera), diMongiardino (sul torrente Sisola, affluente della borbera), di belforte (sul torrentealbirola, presso Figino), di Grondona, di Montalto (Montaldero), di arquata e diMontecucco (il rilievo che separa Gavi e Serravalle), i quali giurarono di fare guerra epace a chiunque, essi con i propri homines e i propria loca, in Districtu et EpiscopatuTerdone, su ordine di questo comune, e gli diedero plenam potestatem et integram iurisdictionemet districtum suorum locorum et hominum suorum, habendo hoste, iter, carrezum,fossatum, placita omnia, ma fu concesso che quilibet castellanus (così e militesanche definiti questi signori) faciat placita de suis hominibus tantum inter suos homines,salva la giurisdizione del podestà e dei consoli di tortona nelle controversie tra isignori e in quelle tra gli uomini di diversi signori: IDEM, p. 21. il 4 luglio 1198 i marchesidi Occimiano diedero in feudo al comune di alessandria i propri diritti in vari luoghi,tra i quali homines et milites et dominos qui habitant in predictis locis et castris seuqui feudum in predictis locis et castris ab ipsis marchionibus tenent, nonché i rusticiabitanti in predictis locis et castris et teritoriis et poderiis eorum (cfr. iV, nota n. 57).negli accordi per la cessione di Gavi al comune di Genova il 16 settembre 1202 i marchesiaccettarono di pagare un’ammenda di 5.000 lire se avessero ricevuto in vassallosdominos vel milites castrorum Montisalti, Taxaroli, Gatorbe, Crucis et aliorum castrorum,ut superius conti<strong>net</strong>ur (quelli a occidente della Scrivia), vel aliquem ex ipsis dominisvel militibus: I Libri iurium della Repubblica di Genova citati, i/1, p. 376, n. 260.il primo novembre 1210 il marchese Ottone del bosco vendé al comune di tortonaPozzolo (Formigaro), con i vassalli, distinti dagli homines (cfr. iV, nota n. 57). il 12dicembre 1235 i marchesi del bosco rinunciarono ai diritti che occasione feudi aut aliaquacumque ratione potevano reclamare su una vigna e su parte di una molia, entrambenel territorio di tagliolo, nonché sulla parte de personis quae fuerunt quondam gastaldiorumnel bosco di Summaripa; il tutto venduto in allodio il precedente 5 dicembre almonastero di Santa Maria di bano dal dominus Ottone Rava, da sua moglie e da suofiglio: r. PaVOni, I marchesi del Bosco tra Genova e Alessandria cit., p. 49, nota n. 127.59 Sulla distinzione tra la fedeltà dei vassalli e la fedeltà dei paisani/pagisani (iliberi rustici soggetti alla giurisdizione, non necessariamente vassalli) cfr. r. PaVOni, Il

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