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83honore ad ipsum castrum pertinenti, eo videlicet modo quod Comune Terdone deincepshabeat et teneat placita et banna, fodrum et hostem et iter et fidelitates dominorum etpaisanorum ipsius loci et fossata civitatis et omnia alia servicia que suus locus est solituset iussus facere sue civitati: IDEM, p. 48, nota n. 82. nel settembre del 1185 i marchesidi Gavi ordinarono ai signori di Grondona, propri feudatari, di consegnare ai consolidel comune di tortona il castello di Grondona cum omni honore et iurisdictioneipsius castri, li assolsero dal giuramento di fedeltà verso di sé per il suddetto castello etrasferirono tale obbligo a favore del comune di tortona, il quale da allora in poi avrebbeavuto diritto ai banna e ai placita, nonché alla partecipazione dei domini e dei paisanialle proprie spedizioni militari (cfr. iV, nota n. 58). il 25 maggio 1192, con il consensodei marchesi di Parodi e di Gavi, propri superiori feudali, i signori di vari luoghisi sottomisero al comune di tortona, giurarono di fare guerra e pace a chiunque inDistrictu et Episcopatu Terdone, su ordine di questo comune, e gli diedero plenam potestatemet integram iurisdictionem et districtum suorum locorum et hominum suorum,habendo hoste, iter, carrezum, fossatum, placita omnia, ma conservarono la giurisdizionesui propri uomini (cfr. iV, nota n. 58). il 10 settembre 1223 i signori di Morbello, feudataridei marchesi del bosco, donarono al comune di Genova il castello di Morbello ela propria quota (2/3) del castello di Lerma, con le rispettive castellanie e i diritti in terrisomnibus, domesticis et salvaticis, cultis et incultis, et omnibus regaliis, in fodro, inhoste et cavalcata et bannis et fidelitatibus et hominibus et habitatoribus ipsorum locorumet in aquariciis et cum omni iurisdictione et imperi: r. PaVOni, I marchesi del Boscotra Genova e Alessandria cit., p. 52, nota n. 133.62 La colta, il fodrum e l’albergaria erano dovuti anche dai signori locali, feudataridei marchesi. infatti nel settembre del 1185 i marchesi di Gavi assolsero i signori diGrondona, propri feudatari,dal giuramento di fedeltà verso di sé per il castello diGrondona e trasferirono tale obbligo a favore del comune di tortona, il quale da allorain poi avrebbe avuto ex ipso castro et hominum ipsius loci, dominorum et paisanorum,hoste, iter, coltam et fodrum et albergarias et banna et placita (cfr. iV, nota n. 58).tuttavia gli obblighi dei domini erano diversi da quelli dei paisani. il trattato del 25maggio 1192 (cfr. iV, nota n. 58) stabiliva che i castellani pagassero il fodrum soltantoquando fosse imposto ai cittadini di tortona e nella misura di questi, mentre gli hominesdei castellani avrebbero sempre pagato lo iuvaticum e, a discrezione dei consoli edel podestà di tortona, il fodrum. il collegamento con l’imposizione del fodrum atortona, il cui comune subentrava ai marchesi, indica che i signori pagavano tale impostain casi eccezionali, quando vi contribuivano anche i marchesi, come quando l’imperatoreesigeva il proprio fodrum. Quest’ultimo era una imposta straordinaria, come lacolta o collecta, alla quale talvolta era assimilato: r. PaVOni, Dalla curtis bobbiese diturris al Borgo della Val di Taro cit., note nn. 159, 173 e 241, e IDEM, Il governo diAlessandria cit., note nn. 202 e 203. Fodrum e colta erano imposti in casi eccezionali,che rientravano nell’obbligo vassallatico di prestare consilium et auxilium al propriosignore, come risulta chiaramente dalla convenzione dell’8 gennaio 1186 tra i marchesidel bosco e gli abitanti di rossiglione (inferiore), una clausola della quale stabiliva cheunquam, ullo modo et ullo tempore, amodo, habitatores Ruxilioni non debent daresupradictis marchionibus nullam dacitam, comodionem nec albergarias nec fodrum,nisi fodrum regis, et, si esset in prexione, debent (variante: et, si esset prexium, debet)dare precium secundum suum posse et mensuram, ut exigere valeant predicti marchiones(cfr. V, nota n. 79).

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